L’Aran su congedi, permessi, buoni pasto, risoluzioni e part time

Approfondimento di C. Dell'Erba

Il tetto massimo dei part time che possono essere costituiti per ogni categoria ha un carattere vincolante ed onnicomprensivo. I buoni pasto vanno erogati anche per prestazioni ordinarie svolte di pomeriggio e lavoro straordinario nella mattinata. Le ferie vanno riproporzionate per le assenze dovute a congedi in cui esse non maturano. La sommatoria dei permessi è prevista solamente nei casi disciplinati dai contratti. Le ferie non godute dai dipendenti a tempo determinato non possono essere utilizzate in caso di riassunzione. La indennità di 125.000 lire per le vecchie qualifiche dalla prima alla terza deve essere compresa nel calcolo del preavviso. Sono queste alcune delle risposte fornite di recente dall’Aran.

IL TETTO MASSIMO DEI PART TIME
Il tetto massimo dei rapporti di lavoro subordinato in part time è fissato dall’articolo 4, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 14.9.2000, cd code contrattuali, nel 25% dei posti a tempo pieno previsti nella dotazione organica di ogni categoria. Tale tetto ha un carattere vincolante, tranne le eccezioni espressamente previste dalla stessa intesa. Esso riguarda tanto le nuove assunzioni quanto la trasformazione dei rapporti di lavoro esistenti. In questa direzione vanno con molta nettezza le indicazioni dettate dall’Aran. Di conseguenza, se nella dotazione organica sono ad esempio previsti 3 posti nella categoria B, i rapporti di lavoro a part time non possono superare il tetto di una unità.

I BUONI PASTO
I buoni pasto possono essere erogati, nel giudizio dell’Aran, anche per le attività che si svolgono in modo ordinario nel pomeriggio se il lavoro straordinario viene svolto nella mattinata. Occorre in ogni caso rispettare le condizioni che sono previste dalla contrattazione nazionale e dalla disciplina integrativa dettata dalla regolamentazione autonoma dell’ente per potere dare corso alla erogazione di questo beneficio. Per cui non vi è un divieto anche se la norma contrattuale prevede la disciplina tipica della attività che viene svolta in modo ordinario nella mattinata e che si prolunghi come lavoro straordinario o come prosecuzione ordinaria (le cd giornate lunghe) nel pomeriggio.

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