La riduzione del fondo 2016 e il concetto di personale “assumibile”

Approfondimento di V. Giannotti

La legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) all’articolo 1 comma 236 dispone, in merito all’andamento del salario accessorio, quanto segue “Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.
La Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n.12 del 23/03/2016 ha avuto modo di precisare che “per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio si fa presente che la stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell’anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell’anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell’anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all’1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell’effettivo andamento”.
La ricostruzione operata dalla RGS, nella citata circolare, in parte non appare convincente, sia a fronte dei successivi interventi del legislatore non conosciuti alla data della circolare (es. decreto enti locali) sia per altre motivazioni qui di seguito sviluppate.

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