La p.a. ora non ha più segreti

Fonte: Italia Oggi

In attuazione del principio di accessibilità totale delle informazioni, previsto l’obbligo di pubblicità delle situazioni patrimoniali di politici e parenti entro il secondo grado; pubblici anche i rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali; accessibili e da pubblicare i dati sui premi del personale pubblico e sul trattamento accessorio; ampliata la sfera di dati relativi ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi che devono essere resi pubblici; trasparenza anche sugli incarichi dei dipendenti pubblici; previsto il previsto il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità, che detta gli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance. Queste le novità più rilevanti del decreto con la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle p.a. approvato ieri in via definitiva dal consiglio dei ministri. L’articolato conferma in larga parte la versione approvata in via preliminare e recepisce le osservazioni contenute nei pareri del Garante della privacy e di Regioni, province e Comuni che hanno partecipato alla Conferenza unificata. Le modificheFra le modifiche apportate a valle della Conferenza unificata si segnala la previsione per cui le Regioni a statuto speciale e le Province di Trento e Bolzano possano individuare specifiche forme di applicazione della nuova disciplina in ragione della peculiarità dei loro ordinamenti. Inoltre , su richiesta delle Regioni, è stata introdotta la pubblicazione dei dati relativi al livello del benessere organizzativo interno alle pubbliche amministrazioni e la pubblicazione dei risultati delle indagini di «customer satisfaction» effettuati. Data la definizione del principio generale di trasparenza come accessibilità totale delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle p.a., allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, venendo al contenuto dei principali obblighi, per quel che riguarda i politici, il regolamento stabilisce l’obbligo di pubblicità delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado. Dovranno essere resi pubblici poi gli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; i dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche. Rendiconti e incarichiEvidenza pubblica anche per la pubblicazione dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali, nonché per gli atti e le relazioni degli organi di controllo, da parte delle regioni, delle province autonome e delle province, evidenziando, in particolare, le risorse trasferite a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate. Trasparenza assoluta per gli incarichi dei dipendenti pubblici: si prevede infatti che siano pubblicati sul sito dell’amministrazione di appartenenza del dipendente l’elenco di tutti gli incarichi autorizzati, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico, in aggiunta alla pubblicazione del singolo incarico sul sito dell’amministrazione conferente, diversa da quella di appartenenza. Per i soggetti esterni all’amministrazione rimane fermo l’elenco complessivo degli incarichi affidati consultabile sulla banca dati del Dipartimento della funzione pubblica. I premiDa pubblicare anche i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi stanziati per la performance dei dipendenti pubblici e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti. Inoltre le amministrazioni dovranno pubblicare i dati relativi all’entità del premio mediamente conseguibile dal personale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata. Lo scopo da perseguire con questa pubblicazione è quello di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi. Per quel che riguarda i contratti pubblici il provvedimento declina i principi di trasparenza e pubblicità come obbligo di pubblicazione delle informazioni sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione pubblica in modo da rendere conoscibili ed accessibili gli elementi delle procedure di affidamento (l’oggetto del band, l’elenco degli offerenti, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate). Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, dovranno essere pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto) per un maggior controllo sull’imparzialità degli affidamenti, nonché una maggiore apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Obblighi di pubblicazioneOpportunamente la norma richiama, attraverso una formula omnicomprensiva, tutti gli obblighi di pubblicazione, in materia di contratti pubblici, derivanti dalla normativa nazionale, citando espressamente anche le norme che impongono alle stazioni appaltanti la pubblicazione sui quotidiani per estratto degli avvisi e bandi di gara, oltre a tutte le altre norme che prevedono la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, sui siti istituzionali e sui siti delle singole amministrazioni (avvisi di preinformazione, pubblicità dei sistemi di qualificazione nei cosiddetti settori speciali ecc.). Di particolare rilievo anche l’obbligo di pubblicare la delibera a contrarre che dispone il ricorso all’affidamento con procedura negoziata senza bando e invito ad almeno tre soggetti (o cinque per i servizi di ingegneria e architettura). Prevista anche la pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche. Viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità – che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione – e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance. Nel piano dovranno anche essere indicati gli obiettivi collegati con il piano della performance previsto dal dlgs n. 150/2009, dal momento che il perseguimento di obiettivi di maggiore trasparenza deve costituire area strategica organizzativa e individuale della pubblica.

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