Inps prevede accesso generalizzato ai dati

Con comunicato del 19 maggio 2017 i Consulenti del Lavoro rendono noto che il diritto di accesso generalizzato non è condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, è esercitabile attraverso un’istanza che non richiede motivazione ed ha ad oggetto dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.
La finalità della norma, spiegata dall’Inps con il messaggio n. 1805/2017, è quella di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L’accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dall’accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 – c.d. “accesso documentale” – la cui finalità è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare le facoltà che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.
Come noto, infatti, ai fini dell’istanza di accesso ex lege n. 241/90, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».
La legge n. 241/90 esclude, d’altro canto, perentoriamente, l’utilizzo del diritto di accesso “documentale” al fine di sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato.

Novità editoriale:
legge241-90LA LEGGE 241/90
commentata con la giurisprudenza

di Serafina Frazzingaro, Giuseppe Raffaele Macrì, Pierluigi Rotili

La recente riforma Madia (legge n. 124/2015) ed i relativi decreti attuativi hanno inciso notevolmente sull’azione e sull’organizzazione della Pubblica Amministrazione e, in particolare, sull’assetto del procedimento amministrativo come disciplinato dalla legge n. 241/1990.
Il presente volume racchiude le principali pronunce del diritto vivente giurisprudenziale – suddivise articolo per articolo della legge n. 241 – sino ad oggi emerse sui singoli istituti.

Immagine 1

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *