Inabilità, le regole sono uguali per tutti

Fonte: La Stampa

Anche gli iscritti a due o più forme assicurative obbligatorie per lavoratori dipendenti (settori privato e pubblico, comprese Ferrovie e Poste), autonomi e parasubordinati possono presentare domanda di pensione di inabilità, che tenga conto di tutta la contribuzione disponibile. La domanda va presentata all’ente a cui da ultimo il lavoratore è iscritto. Tale ente promuove il procedimento, e accerta che esistano i requisiti sanitari e amministrativi per riconoscere la prestazione. Se al momento della domanda di pensione è iscritto a più gestioni il lavoratore sceglie quella a cui presentare la domanda. Per stabilire i requisiti amministrativi l’ente che riceve la domanda deve contattare gli altri che sono indicati nella domanda del lavoratore. Una volta ricevuta la comunicazione relativa all’anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono tali contributi, l’ente istruttore verifica l’esistenza del requisito amministrativo utile per il diritto alla pensione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente. Dopo aver acquisito il parere sanitario che riconosce lo stato di inabilità in favore del richiedente, l’ente deve darne comunicazione agli altri enti interessati, affinché comunichino le quote di pensione di propria competenza. In caso di periodi contributivi coincidenti si dovrà tener conto degli stessi una sola volta. La misura del trattamento pensionistico di inabilità si compone di due quote: a) una quota riferita all’anzianità contributiva maturata dall’assicurato fino alla data di decorrenza della pensione di inabilità; b) una quota costituita dalla maggiorazione convenzionale dell’importo. La maggiorazione si calcola aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduto all’atto del pensionamento, un’ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e i 60 anni di età, comunque fino a un massimo di 40 anni di anzianità. La misura è stabilita in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione, indipendentemente dal sesso dell’assicurato e dalla gestione a carico della quale viene liquidata la pensione. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche l’importo della pensione di inabilità non può superare l’80% della base pensionabile, né l’ammontare del trattamento privilegiato che sarebbe spettato in caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio. La pensione di inabilità viene liquidata e pagata dalla gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante con le modalità da questa previste.

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