Il revisore è strategico

Fonte: Italia Oggi

Nell’ambito dei sempre più ampi ruoli del revisore degli enti locali, assume forte rilevanza l’attività concernente i cosiddetti organismi partecipati. Nell’alveo degli organismi partecipati, definizione che si deve alla Corte dei conti, ricadono innanzitutto società di capitali, controllate direttamente o indirettamente (anche per il tramite di una holding, controllata dall’ente), istituzioni, fondazioni, aziende speciali, consorzi.

Nel corso degli anni gli organismi partecipati sono stati additati tra le principali cause dei dissesti degli enti: è di sovente accaduto che gli enti utilizzassero gli organismi partecipati per poter realizzare ciò che agli enti era impedito, come le assunzioni, ovvero per migliorare, fittiziamente, i conti, e soprattutto, le spese correnti, mediante la stipula di contratti di servizio con condizioni particolarmente sfavorevoli per gli organismi partecipanti, condannati in tal modo a perdite croniche strutturali.

Gli organismi partecipati sono dotati di propri organi di controllo, che dovrebbero assicurare la vigilanza richiesta dalle legge, tipica della natura dell’entità stessa. Una società per azioni interamente controllata da un ente locale sarà per esempio dotata di un proprio collegio sindacale, che svolgerà l’attività di controllo di legalità sull’attività societaria e di un proprio organo di revisione che eseguirà i controlli richiesti dal dlgs 39/2010. Il fatto che vi siano organi di controllo previsti dal codice civile o dal Testo unico enti locali (Tuel) all’interno degli organismi partecipati non esime il revisore dell’ente locale dall’esercizio di una propria attività di vigilanza e controllo, che si esprime sin dal momento della costituzione dell’organismo partecipato e si esplica in connessione ai tipici atti di controllo del revisore. Il controllo del revisore dell’ente locale, infatti, inizia al momento della costituzione dell’organismo partecipato: la costituzione di società partecipate, di istituzioni e di aziende speciali è soggetta alla preventiva autorizzazione dell’organo consiliare, che deve individuarne le motivazioni della loro nascita, mediante una delibera che deve inoltre contenere l’atto costitutivo e lo statuto e un piano industriale.

Al revisore è richiesto, ai sensi dell’art. 239, primo comma, lett. b), n. 3 del Tuel, l’emissione del parere, in generale, sulle modalità di gestione dei servizi e in specifico, sulle proposte di costituzione o di partecipazione a organismi esterni.

Il giudizio del revisore dell’ente locale appare quindi decisivo sia per la costituzione di un organismo partecipate, sia per l’acquisto (e anche sul mantenimento) delle partecipazioni in società.

Qualora l’organismo partecipato sia stato costituito con lo scopo di gestire servizi pubblici locali, il controllo del revisore dell’ente locale, sempre in ossequio al medesimo articolo del Tuel, sarà diretto a verificare le modalità di gestione dei servizi e quindi sarà oggetto del controllo il contratto di servizio. Il revisore deve porre particolare attenzione al contenuto del contratto di servizio, innanzitutto in connessione alla circostanza che, come accennato, potrebbe essere convenuto un corrispettivo tale da apportare benefici al bilancio dell’ente, a scapito dell’equilibrio economico dell’organismo partecipato. È evidente che una situazione di perdita sistematica, per effetto di un contratto di servizio con corrispettivi insufficienti, si ripercuoterà presto o tardi nel bilancio dell’ente, magari sotto forma di debiti fuori bilancio per la copertura di perdite o di disavanzi di gestione.

In correlazione all’assegnazione di servizi a organismi partecipati, il revisore dell’ente locale deve asseverare il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dall’ente locale all’organismo partecipato, in modo, da una parte, da verificare che le risorse trasferite siano adeguate per l’espletamento del servizio pubblico assegnato e, dall’altra, di vagliare che l’operato dell’ente locale non abbia quale scopo precipuo l’elusione delle norme del patto di stabilità.

Nel corso dell’attività degli organismi partecipati, il revisore dell’ente locale deve comunque esercitare il controllo sul rispetto dei limiti di composizione e di remunerazione dei consigli di amministrazione, tra cui il divieto per un amministratore di un ente locale, che sia anche amministratore di un organismo partecipato, di ricevere compensi per tale seconda carica.

È di recente istituzione e di incombente applicazione l’art. 147-quater del Tuel, che prevede come l’ente locale debba definire un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell’ente locale, che ne sono responsabili. Tale sistema parte dalla definizione degli obiettivi gestionali delle società partecipate e dalla creazione di un sistema informativo per la rilevazione dei rapporti tra l’ente e la società partecipata nonché della situazione contabile, gestionale ed organizzativa e dei contratti di servizio; il sistema si completa poi con un esame degli scostamenti tra risultati ottenuti e obiettivi assegnati, con evidenziazione delle azioni correttive.

Tutt’altro che da trascurare la previsione normativa secondo la quale i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

È evidente che quando tale sistema di controllo andrà a regime, l’attività del revisore dell’ente locale sarà di assistenza, supporto e verifica e quello esercitato dall’ente potrà somigliare moltissimo al cosiddetto controllo analogo.

Allo stato attuale, comunque, il revisore deve attestare, ai sensi dell’art. 6, comma 19 della legge 122/2010 come l’ente non abbia disposto aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, o rilasciato garanzie a favore di società partecipate non quotate, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Nell’ambito dei pareri inerenti i bilanci preventivi e consuntivi, nonché all’interno del sistema dei questionari da inviare alla Corte dei Conti, enfasi è data alla questione dei rapporti con gli organismi partecipati.

Innanzitutto, a decorrere dall’esercizio 2012, l’art. 6, comma 4, della legge 135/2012, richiede che venga allegata al rendiconto una nota informativa inerente i rapporti di credito/debito tra l’ente e gli organismi partecipati, asseverata dai rispettivi organi di revisione, dalla quale emergano, in caso di mancata conciliazione, le ragioni e le motivazioni delle differenze.

In sede di parere, il revisore deve dare svariate informazioni in connessione agli organismi partecipati, principalmente esponendo i risultati e la situazione economica e finanziaria degli organismi: ciò appare tanto più importante, nella considerazione che principalmente in tal modo può essere data informativa agli organi consiliari. L’informativa principale è quella della sussistenza di perdite e soprattutto di perdite rilevanti ai sensi dell’art. 2447 c.c., che quindi richiedano eventuali ricapitalizzazioni.

Di questi ultimi giorni sono gli annunci della volontà della chiusura del maggior numero possibile di partecipate. Lungi dall’esprimere riflessioni politiche e non tecniche, è evidente che lo strumento degli organismi partecipati può raggiungere uno scopo di efficace ed efficiente gestione dei servizi pubblici, laddove non venga utilizzato esclusivamente o quasi esclusivamente per eludere vincoli o migliorare bilanci degli enti. Fondamentale in questa selezione, si spera naturale, degli organismi partecipati, sarà l’opera di vigilanza, controllo e verifica, stringente e profonda, dei revisori degli enti locali.

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