Il Commento – L’abuso del diritto da parte del lavoratore

di G. Crepaldi (www.ilpersonale.it 28/4/2016)

Il titolare di un diritto gode di strumenti di diritto sostanziale e processuale per la tutela della stessa. Quando la pretesa di tutela, a discrezione del titolare, voglia essere attivata, l’ordinamento deve rispondere.
Non è infrequente, tuttavia, che il titolare ponga in essere forme di abuso della libertà o del diritto. Quello che comunemente viene definito come abuso del diritto consiste proprio in ciò: violando i generali principi di buona fede e correttezza, il soggetto agisce in modo da non perseguire effettivamente l’interesse a tutela del quale il diritto è stato attribuito e si ha perciò abuso perché si realizza un uso anormale del diritto. In altri termini, il comportamento del singolo si colloca fuori della sfera del diritto soggettivo esercitato, perché in contrasto con gli scopi etici e sociali per cui il diritto stesso viene riconosciuto e protetto dall’ordinamento.
L’abuso del diritto trova origine nella materia dei contratti ma sono svariate le affermazioni che ha trovato nel diritto del lavoro.
Così, ad esempio, il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si avvalga dello stesso non per l’assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l’ipotesi di abuso del diritto, giacché tale condotta si palesa, ne confronti del datore di lavoro, come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente, ed integra, nei confronti dell’ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un’indebita percezione dell’indennità ed uno sviamento dell’intervento assistenziale

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Vedi anche: Esercizio abusivo degli istituti a tutela del lavoratore pubblico

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