I diritti di rogito spettano solo ai segretari comunali di fascia C

Fonte: Italia Oggi

I diritti di rogito competono ai soli segretari comunali di fascia C. Lo ha chiarito la sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, risolvendo in senso restrittivo il contrasto interpretativo insorto fra alcune sezioni regionali di controllo in merito alla corretta applicazione dell’art. 10, comma 2-bis, del dl 90/2014.

Tale norma dispone che i diritti di rogito spettano «negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno la qualifica dirigenziale», in misura comunque non superiore a un quinto dello stipendio in godimento

Muovendo da un’interpretazione strettamente letterale, la sezione regionale di controllo per la Lombardia (seguita poi da quella per la Sicilia) hanno individuato due distinte ipotesi legittimanti l’erogazione dei proventi: la prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non sarebbe rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto; la seconda, quella dei segretari che non possiedono qualifica dirigenziale, in cui l’attribuzione di quota dei diritti di rogito sarebbe ancorata allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione. Pertanto, accedendo a questa tesi, nel caso di comuni del tutto privi di personale con qualifica dirigenziale sarebbe possibile attribuire i diritti di rogito a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato il segretario.

A tale tesi, si è contrapposta quella della sezione regionale di controllo per il Lazio (cui si è aggiunta di recente quella per l’Emilia-Romagna), secondo cui l’emolumento competerebbe esclusivamente ai segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C e non a quelli che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale.

La sezione delle autonomie ha condiviso la seconda e più rigorosa lettura, evidenziando che essa, oltre a essere maggiormente coerente con il quadro normativo e contrattuale della materia (che si caratterizza sempre di più per la tendenza a contenere entro ristretti limiti le deroghe al principio di omnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici) è l’unica in grado di garantire gli effetti, anche finanziari, avuti in considerazione dal legislatore.

La stessa pronuncia, inoltre, ha chiarito che, in difetto di specifica regolamentazione nell’ambito del Ccnl di categoria successivo alla novella normativa, i diritti di rogito devono essere attribuiti integralmente ai segretari comunali aventi diritto, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti. Ai comuni, in altri termini, non spetta al riguardo alcun potere di autonoma regolamentazione.

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