Extracomunitari, legittima l’esclusione dal pubblico impiego

Fonte: Italia Oggi

Gli extracomunitari regolari non sono ammessi al pubblico impiego, almeno prima della riforma attuata con la legge europea del 2013. A fare chiarezza sulla questione è intervenuta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18523 del 2 settembre 2014, ha sottolineato come con le vecchie norme anche gli stranieri di paesi terzi non fossero ammessi ai concorsi pubblici e soprattutto come la disposizione non fosse discriminatoria. La vicenda riguarda un concorso pubblico indetto nel 2011, prima dell’ultima legge europea. Una donna albanese, regolarmente soggiornante in Italia e invalida, era stata esclusa dalla competizione per l’assunzione al Ministero dell’economia e delle finanze. Aveva quindi impugnato il provvedimento sostenendo la discriminazione contenuta nelle norme. Il Tribunale e la Corte d’Appello hanno respinto le rimostranze con decisione resa ora definitiva dalla sezione lavoro della Suprema corte. In sentenza i giudici di legittimità hanno chiarito che, diversamente da quanto avviene in tema di provvidenze assistenziali, in caso di accesso al lavoro è lasciata al legislatore una più ampia possibilità di contemperare opposte esigenze tutte costituzionalmente rilevanti. Se, quindi, nel lavoro privato opera pienamente la parità di trattamento tra cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, con riguardo agli impieghi pubblici trova spazio la valutazione della particolarità e delicatezza della funzione svolta alle dipendenze dello Stato (ed in particolare, nel caso in esame, del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce uno degli aspetti peculiari ed individualizzanti della politica nazionale), differenze che tutt’ora giustificano la preferenza per i cittadini italiani e, in virtù del particolare legame internazionale che lega l’Italia agli altri paesi della UE, per quelli comunitari e ad essi equiparati. A dirimere una volta per tutte la questione è intervenuta la legge europea del 2013 che, all’articolo 7, ha chiarito come ora siano ammessi al pubblico impiego gli extracomunitari con permesso di soggiorno a lungo periodo, i rifugiati politici o i titolari di protezione sussidiaria.

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