Enti liberi sugli organici

Fonte: Italia Oggi

Un comune che ha nella dotazione organica n. 11 posizioni dirigenziali, di cui n. 9 coperte da dirigenti assunti a tempo determinato, con contratto in scadenza, e n. 2 da dirigenti a tempo indeterminato – che non può rinnovare i predetti contratti in quanto il rapporto tra la spesa di personale e la spesa corrente supera il 40% – può istituire le posizioni organizzative e attribuire ai titolari delle stesse, con delega del dirigente, le attività di cui all’art. 107 del dlgs 267/2000, nonché i pareri di cui all’art. 49 del medesimo decreto legislativo? È necessario, al termine del procedimento, il visto ovvero la firma del dirigente?

La struttura organizzativa è tipica manifestazione dell’autonomia di cui gode ogni singolo ente che, attraverso lo strumento del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, stabilisce le modalità di conferimento dei compiti ai dirigenti ovvero ai responsabili degli uffici, dettando, altresì, i criteri secondo i quali gli stessi devono dirigere gli uffici.

Il citato regolamento provvede, inoltre, all’individuazione delle posizioni organizzative e, al fine di assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, a collocare nell’ambito di ciascuna unità organizzativa, i vari procedimenti amministrativi.

A tal proposito si rammenta che l’art. 5 della legge 241/90 (e successive modificazioni e integrazioni) prevede espressamente che il dirigente di ciascuna unità organizzativa possa assegnare a sé, o ad altro dipendente addetto all’unità, la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché l’adozione del provvedimento finale, compatibilmente con le vigenti norme in materia di competenza nell’emanazione dei vari atti.

In merito, l’istituzione dell’area delle posizioni organizzative, ai sensi dell’art. 8 del Ccnl 31/3/1999, è caratterizzata proprio dall’assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato per lo svolgimento anche di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità e caratterizzate da elevato grado di autonomia, sia gestionale che organizzativa.

Conseguentemente, il comune potrebbe procedere a una nuova organizzazione amministrativa creando due macrostrutture al vertice delle quali porre i due dirigenti assunti a tempo indeterminato.

All’interno di dette strutture potrebbero essere previsti i vari servizi o settori con l’istituzione delle posizioni organizzative, secondo la disciplina del richiamato art. 8.

Gli incarichi di posizione organizzativa dovranno essere conferiti dai dirigenti, ai dipendenti di categoria D, previa determinazione di criteri generali fissati dall’ente.

Con il meccanismo della delega potranno, quindi, essere delegate ai predetti dipendenti talune particolari funzioni o attività, ivi compresa la possibilità di emanare i pareri di propria competenza.

Pertanto, fermo restando che il conferimento delle funzioni dirigenziali ex art. 107 del dlgs 267/2000 ai responsabili degli uffici e dei servizi è previsto dal comma 2 dell’art. 109 del medesimo dlgs 267/2000 solo per i comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, devono essere mantenuti in ogni caso in capo al dirigente i poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo dell’attività svolta dai titolari di posizione organizzativa.

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