Cassazione, niente dietrofront sul «vecchio» articolo 18 nella Pa

Fonte: Il Sole 24 Ore

Sull’applicazione del “vecchio” articolo 18 ai dipendenti pubblici, la Cassazione non tornerà sui suoi passi e non è nemmeno necessaria una pronuncia delle sezioni unite. A spiegarlo è stato Giovanni Canzio, primo presidente della Corte di cassazione, che ha coordinato una tavola rotonda nella giornata conclusiva del congresso nazionale Agi (avvocati giuslavoristi italiani) che si è svolto a Perugia.

Giovedì scorso, con la sentenza 11868/2016, i giudici hanno stabilito che ai dipendenti pubblici, in caso di licenziamento illegittimo, non si applica l’articolo 18 post riforma Fornero (legge 92/2012), ma la versione precedente, fino a quando i due regimi non verranno armonizzati. «La sentenza – ha affermato Canzio – è stata pronunciata dalla sezione lavoro dopo approfondita riflessione e con decisione unanime, quindi una sorta di sezioni unite». Questo significa che la sentenza 24157/2015, con cui la stessa Cassazione si è espressa in senso contrario alla fine dell’anno scorso, è superata, come spiega ancora Canzio: «Alle sezioni unite si va quando c’è contrasto di giurisprudenza tra sezioni o all’interno di una sezione. Ma se la sezione specializzata, dopo aver ampiamente dibattuto al suo interno, perviene a una decisione unanime e stabilizza l’interpretazione, non avrà più contrasti. Ecco perché la definisco una sorta di sezioni unite».

Il primo presidente ritiene inoltre che la differenza normativa tra dipendenti del settore privato o pubblico non sia a rischio di incostituzionalità, come ipotizzato, tra gli altri, dal presidente Agi Aldo Bottini, perché i due ambiti sono diversi e si è tenuto conto di ciò.

Proprio dal presidente della Corte costituzionale, Mario Morelli, che ha partecipato alla tavola rotonda insieme ad Antonio Tizzano, vicepresidente della Corte di giustizia dell’Unione europea, a Guido Raimondi, presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo, e a Giuseppe Bronzini, componente della sezione lavoro della Cassazione, è arrivato uno spunto che potrebbe accendere il rapporto tra giudici di legittimità e legislatore. In riferimento alla più che decennale vicenda del riconoscimento dell’anzianità di servizio al personale Ata della scuola trasferito nel 1999 dagli enti locali allo Stato, e alla norma di interpretazione autentica retroattiva introdotta con la legge 266/2005, Morelli ha chiesto a Canzio: «Perché la Cassazione, alla quale è affidata l’uniforme interpretazione della legge, in questi casi non promuove un conflitto di attribuzione tra poteri davanti alla Corte costituzionale?».

«In linea teorica – ha commentato Canzio – non è impedito sollevare un conflitto di attribuzioni in casi simili. Nel caso concreto, però, è necessario un approfondimento e il conflitto deve essere sollevato dal giudice chiamato a decidere l’applicazione della norma, un giudice di Cassazione o se fosse a sezioni unite molto meglio».

Proprio la vicenda del personale Ata è un esempio del rapporto, a volte difficile, tra le due alte corti nazionali e quelle internazionali, tema a cui è stata dedicata la tavola rotonda finale del congresso. Sulla vicenda si sono susseguiti decisioni contrastanti di Cassazione, Consulta e Cedu, alimentando un contenzioso durato anni.

Sul fronte italiano, e più specificatamente lavoristico, è stato ricordato che la sezione dedicata della Cassazione ha 22mila ricorsi pendenti, a fronte di un totale di 106mila, ma che c’è un trend leggermente discendente delle sopravvenienze, anche per effetto della crescita della negoziazione e delle soluzioni stragiudiziali. Bronzini ha sottolineato che, per cercare di dare risposta in tempi ragionevoli, la sezione è stata divisa in sottogruppi, anche con l’obiettivo di avere sentenze coerenti tra loro e si punta a decidere con rapidità soprattutto i licenziamenti, anche se su questa materia, dopo gli interventi della legge 92/2012 e il Jobs act, le valutazioni non sono facili.

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