Al via la trattativa per definire un CCNQ su alcuni aspetti del rapporto di lavoro nella P.A.

In ARAN informa del mese di settembre 2014 si rende noto che:

Il 18 settembre 2014 si sono aperte le trattative fra l’Aran e le Confederazioni sindacali rappresentative per la definizione del CCNQ in materia di rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti.

La trattativa, in particolare, concerne la definizione di una disciplina unica ed uniforme per tutti i comparti di contrattazione collettiva del settore pubblico, relativamente ad alcuni profili regolativi alcune particolari tipologie di assenza dal servizio dei lavoratori.

A tal fine nell’atto di indirizzo è auspicata la definizione di nuove regole in materia di:

a)   assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici;

b)   disciplina delle assenze per malattia conseguenti agli effetti delle terapie salvavita in caso di patologie gravi;

c)   regime economico delle assenze per malattia per il personale dirigenziale;

d)   trattamento economico spettante in caso di convalescenza conseguente a day hospital, day service, day surgery o altre prestazioni ambulatoriali comunque denominate;

e)   riconoscimento dei permessi per motivi di studio anche al personale assunto a termine;

f)    contingentamento dei permessi su base oraria;

g)   fruizione dei periodi di congedo parentale su base oraria.

Alla base dell’intervento negoziale, il suddetto atto di indirizzo pone l’esigenza di omogeneizzare le regole applicabili a tutti i pubblici dipendenti nelle sopra richiamate materie, in modo sia di evitare ingiustificate diversità di trattamento tra i diversi comparti di contrattazione; sia anche quella di dare attuazione alle previsioni di specifiche previsioni di legge che espressamente fanno riferimento alla contrattazione collettiva per il completamento e la concreta applicazione della disciplina da esse recata (come nel caso, ad esempio, della fruizione ad ore del periodo di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. n. 151/2001, inserito dall’art. 1, comma 399, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; oppure in quello dell’art. 71, comma 4, del d.l. n. 112/2008 relativamente al contingentamento ad ore dei permessi già fruiti dai dipendenti a giornate).

Lo strumento contrattuale, infine, proprio per la flessibilità regolativa che lo contraddistingue, è stato individuato dall’atto di indirizzo anche come il mezzo più idoneo a consentire la soluzione di alcuni problemi interpretativi ed applicativi riscontrati nella concreta attuazione delle previsioni dell’art. 55-septie, comma 5-ter del d.lgs. n. 165/2001 in materia assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

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