La valutazione di un caso concreto attraverso una recente sentenza dalla corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la Toscana
Assenze
L'ARAN risponde ad un quesito sulla possibile decurtazione della retribuzione di posizione dei titolari di posizione organizzativa per le assenze per fruizione del congedo non retribuito per la formazione e quelle per malattia
La CGIA di Mestre ha riscontrato che le assenze per malattia nel pubblico impiego registrate nel 2015 sono superiori a quelle nel settore privato. Circa un dipendente su due nel pubblico impiego si ammala, mentre nel privato soltanto poco più di uno su tre.
Le condizioni avverse meteorologiche che hanno interessato molte regioni italiane, ripropongono il problema relativo al computo delle assenze dei lavoratori anche degli enti locali.
Nell’ordinamento dell’impiego pubblico il dipendente può assentarsi dal lavoro in varie circostanze che, in ogni caso e senza eccezioni, devono essere giustificate.
Nell'ambito dell'attività di supporto alle pubbliche amministrazioni rappresentate, l'Aran ha predisposto alcune raccolte sistematiche degli orientamenti applicativi
Nel caso di un dipendente assunto a tempo determinato e a tempo pieno con il profilo professionale di addetto stampa, lo stesso, per la formazione professionale obbligatoria prevista dal proprio ordine, può avvalersi di giornate di permesso?
Nel caso del dipendente che si assenta per cause impreviste e/o imprevedibili e lo comunica al datore di lavoro pubblico nello stesso giorno dell’assenza, a quale istituto occorre fare riferimento, tenuto conto che, in base alle regole procedurali adottate dall’ente in materia di permessi per motivi permessi personali, il lavoratore che si voglia avvalere dei permessi dell’art.19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995 deve formulare un aspecifica richiesta in forma scritta da presentare con congruo anticipo e comunque almeno due giorni prima? E’ possibile imputare tali assenze all’aspettativa per motivi personali o familiari?