La «riforma» dei revisori va abrogata, non corretta

Fonte: IL SOLE 24ORE

La manovra-bis prevede che i revisori degli enti locali siano individuati con sorteggio. L’idea del legislatore, che evidentemente non difetta di fantasia, è quella di istituire degli elenchi regionali, dai quali estrarre a sorte i vari revisori, abbinando al criterio della residenza un altro forte requisito di merito: l’anzianità.
Viene da riderci sopra, pregando sommessamente il cielo che questa pratica non si estenda ad altre professioni liberali. Abbiamo scherzato, in queste pagine, sul rischio che, andando in ospedale, al bisogno, ci venga estratto un dentista anziché un chirurgo. Ma altrettanto discutibile sarebbe scegliere così un notaio, secondo questi principi, non fosse altro per l’ambito di “estrazione” regionale («Lei è di Viterbo? Mi spiace le abbiamo estratto un notaio di Frosinone. Le chiamo un taxi?»). Oltre a violare principi del Trattato Europeo, ancora, si offende il buon senso. Perché mai, chi è di Milano non dovrebbe poter ambire ad svolgere la sua funzione di revisore a Torino e viceversa?
Di pari enormità è il peso dato all’anzianità di iscrizione a un albo o ad un registro: in un Paese civile dovrebbe esistere solo un requisito, quello del merito, e il merito non si acquisisce con i capelli bianchi, ma con lo studio e la professionalità. Siamo agli antipodi del pensiero contemporaneo, alla mortificazione di una professione e ad anni luce da quell’idea di società che abbiamo il dovere di trasmettere alle prossime generazioni. Ancora: è «liberalizzare» dire che tutti i revisori sono uguali (tranne che per l’età, certo) e che sia indifferente prendere Tizio o Caio? Liberalizzare vuol dire aumentare le possibilità di scelta, non abolirle. Ed è assurdo che ci sia il bisogno di ricordarlo. È quindi comprensibile l’imbarazzo dei tecnici ministeriali che stanno cercando, nel previsto decreto di attuazione (si veda Il Sole 24 Ore del 9 ottobre), di attenuare, in qualche modo, le stravaganze di questa norma.
Le perle a cui fare fronte però, sono troppe. L’articolo 16, comma 25 del Dl 138/2011, ad esempio, richiede che per iscriversi all’elenco si debba aver già fatto richiesta di svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali prima dell’entrata in vigore della legge (avete letto bene: avere fatto domanda, sì, non avere esercitato l’attività!): così facendo si escludono i futuri professionisti e si trasformano gli elenchi in un ruolo a esaurimento. Le anticipazioni del decreto ipotizzano che venga dato un anno di tempo per accedere alla fascia dei Comuni minori, ma certo con risolve il problema di chi si iscriverà tra un anno o due.
Ancora, è possibile dare senso logico ai requisiti previsti nella legge, individuando delle fasce per accedere all’incarico nei Comuni maggiori e nelle Province, in ragione di anzianità e numero di crediti formativi? Diciamolo con franchezza: non è possibile arrivare a un decreto che sbarrerà la strada a molti professionisti capaci e che per limitare il fato si inventa un’ancora più ricca burocrazia di domande e requisiti, quando tutti sappiamo che, comunque, chi verrà nominato lo sarà perché premiato dal caso e non dal diritto-dovere di una scelta.
La strada maestra è non darvi applicazione. La norma è fatta talmente male che l’unica possibilità per rimediare al pasticcio fatto è abrogarla. L’auspicio è che provveda a ciò il legislatore stesso o, comunque, che presto almeno una Regione contesti di fronte alla Corte Costituzionale questi articoli di legge, aprendo la strada ad una vera e seria riforma della Revisione Pubblica.
Meglio quindi non licenziare un decreto che comunque arrivare a soluzioni lesive dei principi comunitari e della dignità di una professione che conta oltre 100 mila iscritti.

Stefano Pozzoli

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