Le modifiche alla somministrazione di lavoro o lavoro interinale  approvate la settimana scorsa dal governo non si applicano alla pubblica amministrazione.Lo  schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/104/Ce  relativa al lavoro tramite agenzia interinale introduce una rilevante  novità, che può fungere da potente propulsore per il rilancio della  somministrazione di lavoro. Si consente, infatti, di assumere attraverso  somministrazione tutti i lavoratori percettori da almeno sei mesi di un  ammortizzatore sociale anche in deroga, nonché i soggetti  «svantaggiati», senza applicare la cosiddetta «causalità», prevista  dall’articolo 20, comma 4, del dlgs 276/2004.Tale ultima disposizione,  simmetrica alle disposizioni contenute nel dlgs 368/2001 sul lavoro a  tempo determinato, ammette la somministrazione di lavoro a tempo  determinato, solo «a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,  organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività  dell’utilizzatore». Nel caso, però, dei percettori di ammortizzatori e  di lavoratori svantaggiati (come ad esempio, disoccupati di lunga  durata, giovani che da sei mesi non hanno un lavoro regolare, donne in  reinserimento lavorativo, over 50, migranti), l’utilizzatore della  somministrazione potrà avviare una missione di lavoro senza dover  evidenziare la sussistenza di una delle cause giustificative previste  dalla norma.Tale facilitazione all’utilizzo del lavoro somministrato,  però, non pare possa applicarsi al datore di lavoro pubblico.Osta  all’estensione della possibilità di avviare somministrazioni anche in  assenza di cause giustificative quanto prevede l’articolo 36, comma 2,  del dlgs 165/2001, ai sensi del quale «per rispondere a esigenze  temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche  possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e  di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui  rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle  procedure di reclutamento vigenti». In altre parole, perché la pubblica amministrazione  possa avvalersi di forme flessibili di lavoro, qual è la  somministrazione, occorre comunque che sussistano esigenze «temporanee  ed eccezionali».Il decreto legislativo di riforma della somministrazione  non estende i suoi effetti al datore di lavoro pubblico, nonostante la  disciplina della somministrazione contenuta nel dlgs 276/2003 sia  direttamente applicabile al lavoro pubblico, a causa dell’evidente  contrasto tra l’eliminazione della causalità e la disposizione del  richiamato articolo 36, comma 2, del testo unico sul lavoro pubblico.  Occorre ricordare che ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del dlgs  165/2001 il rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche  è regolato anche dalle norme del codice civile e dalle altre norme sul  lavoro dell’impresa, fatte salve, però, le diverse disposizioni  contenute nel medesimo dlgs 165/2001.Oltre tutto, nel corpo dello schema  di dlgs di recepimento della direttiva comunitaria sul lavoro  interinale si stabilisce che gli utilizzatori dei lavoratori  somministrati abbiano l’obbligo di informarli dei posti vacanti, così  che i lavoratori somministrati possano aspirare a ricoprire un posto di  lavoro a tempo indeterminato, al pari dei dipendenti dell’utilizzatore  medesimo; ma lo schema di decreto legislativo fa espressamente salva la  disposizione di cui all’articolo 35, comma 3, lettera a), del dlgs  165/2001, che ribadisce il principio costituzionale dell’accesso agli  impieghi pubblici mediante procedure selettive.È un altro indice  dell’applicabilità della riforma al lavoro pubblico: infatti, il decreto  punta molto sulla possibilità di trasformare il lavoro da somministrato  in lavoro dipendente a tempo indeterminato, eventualità impossibile a  verificarsi nella pubblica amministrazione.Tuttavia, allo scopo di evitare elusioni o fraintendimenti, non sarebbe sbagliato che i ministeri del lavoro e della funzione pubblica chiarissero esplicitamente la portata della riforma per le pubbliche amministrazioni.
         
    
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