Incarichi dirigenziali, l’Agenzia delle entrate gioca a rimpiattino

Pubblichiamo il Comunicato stampa della Federazione fra le associazioni ed i sindacati nazionali dei dirigenti, vicedirigenti, funzionari, professionisti e pensionati della Pubblica Amministrazione e delle imprese:

Sulla  questione   delle  nomine  dirigenziali, ormai  vecchia  e  stucchevole, l’Agenzia delle  Entrate  sembra  molto  più  intenzionata  ad  essere   puntigliosa  piuttosto  che disposta  a  correggere  la  propria  condotta, nonostante  che  la  magistratura  ordinaria, quella  amministrativa,ed  ora  anche  un  Organo  giurisdizionale  del  contenzioso tributario  infliggano  taglienti  censure. Ne  è  prova  lampante  l’ultimo  caso  accaduto in  Sicilia, presso  l’Agenzia  Provinciale  delle  Entrate  di  Messina.

Il  giudice  del  lavoro  sospende  l’efficacia  del  provvedimento  di  nomina  di  quell’ufficio ed  ordina  il  rinnovo  della  procedura, ma…come  non  detto  e  puntualmente  non  fatto, anzi  viene  prodotta  opposizione  avverso  l’ordinanza  de  qua, ma  la  resistenza  si appalesa  vaga,approssimativa  e  pretenziosa, laddove  l’Agenzia  si  autoassolve  assumendo di  essersi  comportata  in  conformità  delle  norme  che  regolano  l’istituto  delle  nomine dirigenziali. Appare  altresì  debole  la  linea  defensionale  nella  parte  in  cui  l’Agenzia sostiene  che  il  criterio  di  scelta  ha  tenuto  conto  che  il  soggetto  chiamato  a  ricoprire l’incarico  ha  riportato  la  valutazione  complessiva  di  “adeguato”,non  conseguita  invece dagli  esclusi. Il  che  ha  anche  una  sua  logica  nel  senso  che  la  P.A. ha  sicuramente  il diritto-dovere  di  tutelare  il  proprio  interesse  primario  che  è  il  buon  andamento  della azione  amministrativa, e  va  senza  dire  che  la  tutela  di  tale  interesse  non  è  disgiunta dalla  fiducia  che  l’Ente  ritiene  di  poter  riporre  in  un  soggetto  piuttosto  che  in  un altro,sia  pure  in  presenza  di  parità  o  addirittura  di  prevalenza  di  requisiti. Ciò  che manca  però –  e  non  è  poco  – è  la  trasparenza, indebitamente  sostituita  dalla  assoluta opacità  dell’iter  procedimentale  il  cui  esito  deve  però sempre  risultare da  idonea motivazione. In  difetto sorge  invece  il  sospetto  che  si  segua  il  criterio così detto dell’ “intuitu  personae”  che  non  è  trasparente, è  profondamente  discrezionale, e  di conseguenza  difficile  da far  valere  erga  omnes. Lo  dimostra il fatto che  l’Agenzia delle Entrate  ha  proposto  una  linea  di  difesa  sostenendo  che  era  stata  ristretta  la  rosa dei  papabili, purtroppo  però  con  un  giudizio  vago  e  laconico(“buona  valutazione complessiva”),giudizio  chiaramente  insufficiente  che  ha  determinato  il  rigetto dell’opposizione  all’ordinanza  del  giudice  del  lavoro, confermata  in  toto.

Tutto  ciò  è  chiaro  che  non  giova   all’A.F. che  però  non  si  decide  a  correggere il   proprio  modus  operandi,  anzi  sembra  quasi  che  ne  voglia  pagare  il  prezzo, pur  in  presenza  di  una  giurisprudenza  amministrativa  ormai  costante.

“Ora  però  il  caso  siciliano  complica  le  cose  nel  senso  che  il  contenzioso  fin qui  amministrativo  viene  alimentato  anche  dal  cittadino-contribuente, come è  accaduto  a  Messina  dove  il  destinatario  di  un  provvedimento  cogente emesso  dalla  locale  Agenzia delle  Entrate  ha  ritenuto  di  intraprendere  l’iter contenzioso  eccependo la nullità  dell’atto  amministrativo  siccome  promanante da  dirigente sospeso dall’incarico manu giudiziaria. Anche in questo caso la difesa accampata  dall’Agenzia delle  Entrate  è  stata  giudicata  debole dall’Organo contenzioso provinciale  che  ha  negato  la  invocata  sussistenza  dello  status di funzionario di fatto e per  l’effetto  ha  dichiarato  invalidi  gli  atti  posti in essere da un preposto la cui nomina  appare  viziata ex tunc, con  la  conseguenza  che tali  atti  non  hanno  efficacia, né   può  valere  il  principio  delle  funzioni   di fatto  quando  l’assunzione  in  servizio  è  stata  annullata,dichiarata  nulla o comunque inefficace. Il  medesimo  Organo  contenzioso  ha  altresì  negato  che  ricorra  il  regime di  prorogatio  dei  poteri,pure  invocata, anche  perché  tale  istituto  è  stato  fortemente ridimensionato  dalla  Corte  Costituzionale  che  assegna  il  termine  di  gg.45  per  la ricomposizione  dell’Organo  decaduto,per  cui  oltre  tale  arco  temporale  tutti  gli  atti posti  in  essere  sono  nulli.  In  sostanza, anche  ad  avviso  della  Commissione  Prov.le la  nomina  del  dirigente  dell’Agenzia  delle  Entrate  di  Messina  è  da  considerarsi “tam  quam  non  esset”. Si  tratta  ovviamente  di  pronuncia  non  definitiva, ma  che dovrebbe  consigliare  ai  vertici  dell’A.F. un’attenta  riflessione  se  si  vuole  scongiurare il  rischio  che  possano  insorgere  vertenze,  magari  speciose,ma  sicuramente  dannose per   la  macchina  fiscale  in  un  momento  nel  quale  si  vuole  produrre  un  impegno titanico  nella  lotta  all’evasione.

Ben  si  capisce  però  che  nella sola  sede  amministrativa  non  si  possono  risolvere  problemi che  sono  soprattutto  politici.

A  breve  si  insedierà  il  nuovo  Governo  nella  cui  agenda  delle  priorità  va  iscritta la  questione  delle  nomine  dirigenziali  onde  definirla  con  chiarezza  ed  equità.

 

                                                                                                                             IL VICE SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                                               DR. PIETRO PAOLO BOIANO

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