Concorso pubblico per dirigenti: determinazione discrezionale della PA

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA

In un concorso pubblico per dirigenti di ottavo livello viene previsto dal bando che il concorrente debba possedere, oltre al possesso della laurea, anche il possesso del «diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale, in materie attinenti il patrimonio culturale, o titoli equipollenti». Il Consiglio di Stato deve valutare la legittimità di un simile requisito ulteriore. Sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI), 22 gennaio 2021, n. 676.

Massima

Anche se in generale è da riconoscere in capo all’Amministrazione che indice un concorso pubblico un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire, tuttavia, in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà.

Fatto

La candidata è stata esclusa da un concorso bandito dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l’assunzione di 130 funzionari da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di Funzionario Architetto.

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