Assunzioni, concorsi al bando

Fonte: Italia Oggi

Utilizzo delle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato anche per fare assunzioni a tempo determinato. Le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d’obbligo, non sono da computare nel budget assunzionale. Le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato per assicurare i servizi. Sono alcune delle indicazioni contenute nella corposa circolare n. 5/2013 della Funzione pubblica diffusa ieri e avente a oggetto «Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». La circolare firmata dal ministro Gianpiero D’Alia punta a dettare indirizzi applicativi univoci per un’applicazione uniforme del decreto legge in materia di superamento del fenomeno del precariato, rimandando a documenti di prassi successivi l’analisi di dettaglio delle singole novità introdotte dal dl. Le amministrazioni che devono fare assunzioni a tempo determinato, ferme restando le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto che indire procedure concorsuali a tempo determinato, devono dunque attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. In mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purché riguardino concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale del soggetto da assumere. Le graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo a favore dei vincitori, escluso dunque lo scorrimento per gli idonei. Il decreto legge interviene, poi, prevedendo procedure di reclutamento speciale transitorie volte al superamento del fenomeno del precariato e alla riduzione dei contratti a tempo determinato. Esse sono consentite dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2016, e vi si può ricorrere utilizzando una misura non superiore al 50% delle risorse finanziarie disponibili, a normativa vigente, per assunzioni a tempo indeterminato. Le amministrazioni che hanno le condizioni per operare reclutamento speciale ma non lo avviano non possono prorogare i rapporti di lavoro del personale a tempo determinato. L’utilizzo delle graduatorie relative ai passaggi di area banditi anteriormente al 1° gennaio 2010, in applicazione della previgente disciplina normativa, è consentito al solo fine di assumere i candidati vincitori e non anche gli idonei della procedura selettiva. Si sottolinea l’esclusione delle graduatorie relative a concorsi non pubblici. Le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d’obbligo, non sono da computare nel budget assunzionale e vanno garantite sia in presenza di posti vacanti, sia in caso di soprannumerarietà. L’avvio del reclutamento speciale, come del resto l’avvio del reclutamento ordinario, è subordinato tra l’altro alla disponibilità di posti in dotazione organica, all’effettiva capacità assunzionale delle amministrazioni secondo il relativo regime, tenuto anche conto dei vincoli di spesa e delle situazioni di bilancio e all’effettivo fabbisogno. In assenza, scatta un impedimento. È peraltro senz’altro esclusa, sottolinea la circolare, la configurabilità di un diritto soggettivo, in capo agli eventuali interessati, all’avvio del reclutamento speciale. In merito alle categorie di personale interessate al reclutamento, ordinario e speciale, il documento di prassi rimarca l’esclusione del comparto scuola e di quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale per i quali trova applicazione la disciplina specifica di settore. Poiché il ricorso alle procedure speciali di reclutamento non può prescindere dall’adeguato accesso dall’esterno, le amministrazioni non possono destinare più del 50% del loro budget assunzionale per il reclutamento speciale. Prima delle procedure di reclutamento, con esclusione delle procedure e delle assunzioni relative alle categorie protette, bisogna comunque avviare le procedure di mobilità. Per meglio realizzare le finalità di superamento del precariato e di riduzione dei contratti di lavoro a tempo determinato, nel reclutamento speciale sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale. I bandi dovranno indicare la percentuale di prestazione lavorativa prevista per l’assunzione a tempo indeterminato rispettando, comunque, il valore minimo di part-time previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto. E sempre a proposito del reclutamento speciale, la circolare specifica che esso non si applica al personale dirigenziale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato in virtù di disposizioni speciali che tengono conto della specifica ed elevata professionalità di tali soggetti e di un contingente limitato di posti. Inoltre, non si può considerare utile, ai fini della maturazione del requisito richiesto per partecipare alle procedure di reclutamento speciale transitorie, l’anzianità maturata con contratti di lavoro a tempo determinato negli uffici di diretta collaborazione. E non possono essere considerati, ai fini del reclutamento, i rapporti di lavoro relativi al personale proveniente dalla gestione di appalti o di processi di esternalizzazione della p.a. Tra le altre prescrizioni illustrate, quella che impone la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative alle procedure avviate, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Infine gli enti locali, relativamente ai quali è di interesse il chiarimento secondo cui le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari, del patto di stabilità interno e della normativa di contenimento della spesa complessiva di personale.

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