Infortunio

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Ago 23 2016

C’è qualcosa di nuovo (o forse no) in tema di ripartizione delle responsabilità per infortunio occorso al lavoratore. Il sistema si è incentrato su una quasi esclusiva responsabilità del datore di lavoro, affermandosi che quest’ultimo, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza

Ago 11 2016

Il datore di lavoro che, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, ha fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore.