Le disponibilità delle risorse del fondo a seguito di valutazione

di V. Giannotti (www.ilpersonale.it 21/7/2015)

In merito alle economie del fondo che le disposizioni contrattuali prevedono che siano riportate a nuovo nell’esercizio successivo, le varie circolari della Ragioneria Generale dello Stato sul conto annuale avevano modo di evidenziare:

  • per il personale non dirigente che “l’art. 17, comma 5 del Ccnl 98 – 01 prevede che le somme non utilizzate o non attribuite nell’ambito di un Fondo debbano essere portate in aumento del Fondo dell’anno successivo. A questo fine è necessaria una formale ricognizione amministrativa, opportunamente certificata dagli Organi di controllo, volta ad asseverare l’ammontare di risorse di Fondi anni precedenti a loro volta regolarmente certificati che risultano verificabilmente non utilizzate né più utilizzabili nell’ambito di tali Fondi. Le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo Fondo, come le economie su nuovi servizi non realizzati o i risparmi determinati per assenze per malattia ex art. 71 legge n. 133/2008, i risparmi per progressioni orizzontali giuridiche o altri disposti dell’art. 9 d.l. n. 78/2010 convertito nella legge 122/2010. Tali somme non rilevano ai fini della verifica del rispetto dell’art. 9 comma 2 bis Legge 122/2010”.

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