Il nuovo contratto di impiego a tempo determinato acausale e la pubblica amministrazione

di G. Crepaldi (www.ilpersonale.it 16/7/2014)

Il d.l. 20 marzo 2014, n. 34, convertivo con modificazioni in legge 16 maggio 2014 n. 78 ha modificato il d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 allo scopo di favorire il rilancio dell’occupazione anche attraverso misure di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Nel perseguire tale obiettivo, la nuova normativa introduce una novità importante in merito al rapporto di lavoro a tempo determinato. Come è noto, esso si è sempre caratterizzato come eccezionale, per la tassatività delle ragioni che ne giustificavano il ricorso e che obbligavano il datore di lavoro a indicare nel contratto una motivazione: ora, invece, si consente il ricorso a tale tipologia di contratto senza la necessità di indicarne la causa che lo giustifica.
Con ciò, l’impiego a tempo indeterminato si conferma come la regola, ma viene reso molto più flessibile il ricorso a quello a tempo determinato che ora si definisce “acausale” perché non occorre indicarne la causa, ossia fornire motivazioni che ne giustificano l’utilizzo in luogo di quello a tempo indeterminato.

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