Assicurazione professionale dei professionisti dipendenti pubblici

Il centro studi del Consiglio Nazionale Ingegneri ha pubblicato sul proprio sito le risposte alle problematiche relative all’assicurazione professionale dei professionisti dipendenti pubblici. Qui di seguito alcune risposte fornite alle domandi più frequentemente inoltrate:

Domanda (inserita l’08.01.2014)

Sono ingegnere per l’ambiente e il territorio e lavoro per una società, di esclusiva proprietà pubblica, che eroga, tra le altre cose, servizi a supporto delle funzioni comunali in materia di pianificazione, programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio e controllo attinenti allo sviluppo del territorio e del verde e all’urbanistica

Sono collaboratore a partita IVA, lavorando full time questa società è l’unico mio committente, nonché l’unico lavoro che svolgo. Nelle mie mansioni non è prevista firma o timbro. In sostanza sono inserito nella struttura degli uffici comunali come risorsa a supporto delle funzioni dell’ufficio stesso.

Mi chiedo se rientro o no nelle professioni soggette a stipula di assicurazione, dato che sono un libero professionista un pò atipico, assimilabile ad un dipendente pubblico ma con una forma contrattuale completamente diversa.

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l’obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), “per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”. Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d’opera che il professionista esegue intuitu personae nei confronti del committente (pubblico o privato). Tale obbligo decorre dal momento dell’instaurazione di un rapporto con un committente, non prima.

Per quanto concerne il Suo quesito, l’attività professionale svolta in favore della società per la quale collabora, pur non implicando alcun contatto diretto con la clientela, non la esonera dall’obbligo di stipulare un’assicurazione professionale nei confronti del suo “cliente”, rappresentato dalla società medesima. Tuttavia, in considerazione del rapporto di carattere esclusivo e della circostanza che la sua attività rientra nell’ambito dei servizi professionali complessivamente erogati dalla società, sarà possibile concordare con quest’ultima un’estensione della copertura assicurativa nei suoi confronti da parte della società per tutte le prestazioni ad essa riferibili fruite da soggetti terzi.

Domanda (inserita il 20.12.2013)

Sono dipendente pubblico, NON svolgo attualmente alcuna forma di libera professione. Sono comunque iscritto all’Ordine, ed ho il timbro.

Primo quesito: se firmo una SCIA/PdC per me o per la mia famiglia (rimanendo nell’ambito di genitori/fratelli) per ristrutturazione di un immobile di proprietà, sono tenuto ad avere una polizza assicurativa?

Preciso che in questo caso la controparte non credo possa definirsi “cliente”, essendo per l’appunto all’interno della famiglia e non riconoscendomi peraltro alcun compenso (non richiesto, ovviamente).

Secondo quesito: nel caso in cui io venga autorizzato dal mio ente per svolgere attività di consulenza, ricerca, convegnistica presso altri enti pubblici, in materie prevalentemente urbanistiche, sarei tenuto ad una personale polizza assicurativa? Ritengo che questo dipenda essenzialmente dai contenuti dell’eventuale incarico. Un conto ad esempio è  un rimborso spese per la partecipazione ad un Convegno/Seminario/Corso, un conto è un incarico di consulenza per la redazione di un piano urbanistico.

Risposta

Conformemente alle previsioni di cui all’art. 3, comma 5, lett. e) del D.L. n. 138/2011 e all’art. 5 del DPR n. 137/2012, ogni attività rientrante tra quelle riconducibili alla professione di ingegnere ed effettivamente e personalmente svolta in detta qualità, in favore di un soggetto pubblico o privato, obbliga a disporre di copertura assicurativa. In tal senso, l’obbligo dell’assicurazione è connesso all’assunzione e allo svolgimento a titolo personale di uno specifico incarico professionale, compreso quello di consulenza.

L’attività convegnistica non prevede, per sua natura, l’obbligo di copertura assicurativa.

Domanda (inserita il 20.12.2013)

Sono dipendente pubblico a tempo indeterminato e svolgo saltuariamente attività di collaudo tecnico amministrativo nei confronti di stazioni appaltanti diverse dalla amministrazione cui appartengo (incarichi esterni).

Ad oggi non ho concluso alcuni incarichi di collaudo t.a. affidati precedentemente alla data di emanazione della normativa che impone la polizza assicurativa.

Vi chiedo se relativamente a detti incarichi è obbligatoria la stipula di apposita polizza.

Risposta

L’obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità professionale è subordinato all’esercizio effettivo – ancorché occasionale – della professione di ingegnere, nonché alla sussistenza di rapporti diretti con la clientela. L’obbligo introdotto dalla recente novella legislativa riguarda gli incarichi assunti successivamente al 15 agosto 2013. Pertanto, a partire da questa data, qualora lei svolga, anche solo saltuariamente, incarichi esterni in qualità di ingegnere (assumendo, ad es., incarichi di progettazione o di collaudo di opere) è obbligato a stipulare una polizza assicurativa.

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