La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Testo Unico  sull’apprendistato (d.lgs. n. 167/2011) è solo il punto di partenza  della riforma della materia; la nuova normativa, infatti, potrà essere  utilizzata solo quando saranno completati i processi attuativi previsti  per ciascuna delle tre tipologie di contratto. Anche le norme della  riforma Biagi potevano entrare in vigore solo dopo l’approvazione delle  discipline regionali e collettive; quello che cambia, rispetto  all’esperienza precedente, è la maggiore semplicità di questi percorsi.  Tale profilo emerge soprattutto con riferimento all’apprendistato  professionalizzante, la tipologia più colpita dalle criticità attuative  della precedente legislazione. Questa forma contrattuale, nella sua  nuova versione, potrà essere utilizzata quando il contratto collettivo  applicabile al rapporto (di qualsiasi livello: nazionale, territoriale o  aziendale) avrà definito le modalità di erogazione della formazione. Il  contratto collettivo dovrà definire anche la durata, minima e massima,  del rapporto, senza eccedere il tetto di tre anni (limite che può salire  a 5 per alcuni profili dell’artigianato). L’apprendistato  professionalizzante, quindi, diventerà utilizzabile in momenti diversi  per ciascun settore produttivo, secondo la velocità con cui sarà  sottoscritta la relativa normativa collettiva. Questo percorso non sarà  in alcun modo influenzato dalla legislazione regionale. Il Testo Unico,  infatti, non assegna alle Regioni il compito di legiferare, ma piuttosto  chiede loro di organizzare una formazione integrativa per gli  apprendisti, senza condizionare l’utilizzo del contratto all’effettiva  attuazione di questo adempimento.  Per quanto attiene all’apprendistato per la qualifica, le messa a regime  del nuovo contratto dipenderà dall’approvazione, in ciascuna Regione,  della normativa sui profili formativi. Tale normativa potrà essere  approvata solo dopo che è stato raggiunto un accordo in Conferenza Stato  – Regioni, e comunque all’esito di un processo di consultazione delle  parti sociali. La normativa regionale dovrà definire anche le  caratteristiche della qualifica e del diploma professionale, e dovrà  quantificare il monte ore di formazione che deve essere svolto  dall’apprendista. Anche per l’apprendistato di alta formazione e  ricerca, sarà necessario attendere le norme regionali, che dovranno  essere precedente da un’intesa con le parti sociali e gli enti  formativi. In caso di inerzia regionale, potranno essere stipulati  accordi tra i singoli datori di lavoro e gli enti formativi, e il  contratto potrà essere utilizzato. Come si vede, il percorso attuativo  di ciascuna tipologia di apprendistato, seppure semplificato, sarà molto  impegnativo. Il Testo Unico assegna un termine molto stretto per la  conclusione di questo percorso: le vecchie norme continueranno a  regolare il contratto solo per 6 mesi, e una volta scaduto questo  termine perderanno efficacia: va scongiurato il rischio di una nuova, e  sicuramente sgradita, paralisi attuativa.
         
     
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