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Autorizzazione "ora per allora" non applicabile agli incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici
La posizione della Cassazione che ha riformato la sentenza della Corte di appello che aveva, invece, giudicato sanabile il divieto con l’autorizzazione postuma

L’autorizzazione per incarichi esterni, rilasciati ai dipendenti pubblici, con la formula “ora per allora” non produce alcun effetto, con obbligo da parte del dipendente infedele di restituire le somme ricevute per tutti gli incarichi svolti in assenza della preventiva autorizzazione. Questa è la posizione della Cassazione (sentenza n. 18206/2020) che ha riformato la sentenza della Corte di appello che aveva, invece, giudicato sanabile il divieto con l’autorizzazione postuma.

La vicenda

Un docente universitario, ha impugnato un decreto ingiuntivo dell’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la restituzione dei compensi ricevuti per tutti gli incarichi esterni svolti in assenza della preventiva autorizzazione della propria Amministrazione. Il giudice di pace e, successivamente, il Tribunale hanno accolto il ricorso del docente. La motivazione di entrambe le sentenze di accoglimento, è discesa dalla produzione dell’autorizzazione “ora per allora” rilasciata dal rettore dell’Università, ciò che avrebbe consentito di sanare l’irregolarità iniziale.

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