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La mobilità obbligatoria non blocca il precedente regime assunzionale
La Corte dei conti (Sez. controllo Toscana) con deliberazione n. 61/2020 contro la circolare interministeriale sulle capacità assunzionali

Il D.P.C.M. del 17 marzo 2020 ha reso operativo l’obbligo di applicazione delle disposizioni introdotte dal Decreto Crescita, in merito al calcolo della capacità assunzionali, a partire dal 20 aprile 2020, ridisegnandole sulla base del rapporto tra spesa del personale e media delle entrate del triennio al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. La circolare interministeriale (ancora in attesa di pubblicazione) ha cercato di disciplinare la questione intertemporale tra, la precedente capacità assunzionale basata sul turn-over e l’utilizzo dei resti assunzionali non spesi, e il nuovo valore soglia previsto dal D.P.C.M. del 17 marzo 2020, indicando quale discrimine l’attivazione della mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001 con la conseguente possibilità, da parte degli Enti locali, in caso di esito negativo di avviare l’assunzione mediante successivo concorso senza necessità di verificare i nuovi parametri normativi. Questa soluzione non è stata, tuttavia, ritenuta coerente con la normativa dalla Corte dei conti della Toscana (deliberazione n. 61/2020).

Le indicazioni della circolare

Pur non essendo ancora stata pubblicata dai tre Ministeri (Funzione Pubblica, Ministero dell’Economia e Viminale) la circolare è stata resa disponibile e visibile sul WEB con relativa bollinatura da parte del MEF, potendo in tal modo considerarla ormai definitiva. In considerazione dell’applicabilità del calcolo della nuova capacità assunzionale, a partire dalla data del 20 aprile 2020, la circolare si è preoccupata di definire l’applicabilità delle disposizioni introdotte dal decreto crescita con la precedente programmazione del personale già avviata dai Comuni. In tale ambito, ha previsto quanto segue:
“al fine di non penalizzare i Comuni che, prima della predetta data, hanno legittimamente avviato procedure assunzionali, con il previgente regime, anche con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti, si ritiene che, con riferimento al solo anno 2020, possano esser fatte salve le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34 bis della legge n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente. Quanto precede solo ove siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui al paragrafo n. 1 dell’allegato 4.2 al d. lgs. 118/2011)”.

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