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Ferie e permessi ex art.33 della legge 104/92
La Corte di Cassazione interviene sulla compatibilità della maturazione delle ferie da parte di un dipendente che abbia fruito dei permessi giornalieri della legge 104/92, in considerazione della decurtazione proporzionale operata dal datore di lavoro.

La Corte di Cassazione interviene sulla compatibilità della maturazione delle ferie da parte di un dipendente che abbia fruito dei permessi giornalieri della legge 104/92, in considerazione della decurtazione proporzionale operata dal datore di lavoro. I dipendenti, nel caso specifico richiedevano il ripristino delle ferie (o loro monetizzazione) illegittimamente decurtate oltre alla cessazione immediata di tali comportamenti.

I precedenti della Suprema Corte

In diverse occasioni i giudici di legittimità sono intervenuti sulla questione relativa alla computabilità dei permessi di cui alla legge 104/92 con le ferie precisando come, la limitazione della computabilità dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in forza del richiamo operato dal successivo comma 4 all’ultimo comma dell’art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che ne ha tuttavia recepito il contenuto negli artt. 34 e 51), opera soltanto nei casi in cui essi debbano cumularsi effettivamente con il congedo parentale ordinario – che può determinare una significativa sospensione della prestazione lavorativa – e con il congedo per malattia del figlio, per i quali compete un’indennità inferiore alla retribuzione normale…

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