Whistleblowing – Il Senato apporta nuove modifiche

II Dossier n. 315 contiene le modifiche che il Senato ha apportato al disegno di legge sul c.d. whistleblowing, “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
L’articolo interessato dalle modifiche è il 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (Testo unico del pubblico impiego).

Rispetto al testo trasmesso dalla Camera, il Senato:

  • ha escluso i collaboratori a qualsiasi titolo dell’ente dagli obblighi di segnalazione;
  • ha previsto che i modelli di organizzazione dell’ente – anziché l’obbligo dei dirigenti e loro sottoposti di presentare direttamente le segnalazioni – debbano prevedere l’attivazione di uno o più canali che consentano la trasmissione delle segnalazioni stesse a tutela dell’integrità dell’ente; tali canali debbono garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. Mentre il testo della Camera richiedeva che i modelli di organizzazione debbano prevedere canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante “anche” con modalità informatiche, il testo del Senato prevede che vi debba essere “almeno un canale” alternativo, idoneo a garantire la riservatezza con modalità informatiche (nel testo del Senato la modalità informatica è dunque uno strumento necessario, e non eventuale, del canale alternativo a tutela della riservatezza dell’identità del segnalante);
  • ha precisato che le segnalazioni circostanziate delle condotte illecite (o della violazione del modello di organizzazione e gestione dell’ente) – escluso anche qui il requisito della buona fede – debbano fondarsi su elementi di fatto che siano precisi e concordanti (è espunto il riferimento alla “ragionevole convinzione” dell’illiceità delle condotte);
  • ha soppresso la previsione secondo cui i modelli di organizzazione debbono prevedere misure volte a tutelare l’identità del segnalante e a mantenere in ogni contesto la riservatezza dell’informazione dopo la segnalazione, nei limiti in cui l’anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge (tali misure sono infatti ricondotte al sistema disciplinare previsto dall’art, 6, comma 2, lett. e), del D.Lgs.231, v. ante); è stabilito, quindi, che i modelli di organizzazione debbano prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante (il testo-Camera prevedeva, in tale ambito, di sanzionare – oltre che la violazione degli obblighi di riservatezza – anche gli atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante, ipotesi che sono evidentemente state ritenute estranee all’ambito disciplinare);
  • ha introdotto l’obbligo di sanzionare chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate;
  • confermando il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, ha soppresso la previsione che fa salvo il diritto degli aventi causa a tutelarsi quando siano accertate responsabilità penali o civili a carico del segnalante relative alla falsità della dichiarazione.

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