Trattamento economico: le ultime indicazioni della Corte dei conti (Parte I)

Approfondimento di Carlo Dell'Erba

Gli incentivi tecnici maturati per le attività svolte fino al 2017 vanno inclusi nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata e non possono essere erogati per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo. Nel tetto delle spese che possono essere sostenute a questo titolo i Comuni possono rimborsare ai dipendenti utilizzati ai sensi del comma 557 della legge n. 311/2004 gli oneri per i viaggi. Gli incentivi per gli avvocati sono assoggettati all’IRAP i cui oneri vanno posti a carico dello specifico fondo.
Sono queste alcune delle più importanti indicazioni contenute nelle recenti deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in tema di trattamento economico.

Gli incentivi per le funzioni tecniche ed il tetto del fondo

Devono essere inclusi nel tetto dei fondi gli incentivi per le funzioni tecniche relativi ad attività svolte fino a tutto il 2017; lo afferma la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 424/2019 sulla scorta delle indicazioni contenute nel parere della sezione autonomie n. 26/2019. Viene chiarito che “gli incentivi tecnici maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 fino al giorno anteriore all’entrata in vigore del comma 5 bis della Legge di Bilancio 2018 (1 gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall’articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, anche se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture”.

Gli incentivi per le funzioni tecniche per le opere a scomputo

Gli incentivi per le funzioni tecniche non possono essere erogati in caso di opere realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione previsti dalla normativa. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Liguria n. 122/2019.
In premessa vengono ricordati i seguenti requisiti indispensabili per la erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche: “natura tassativa delle prestazioni incentivanti contemplate dall’articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016”, “risorse accantonate nel fondo, previa adozione del regolamento interno e sottoscrizione dell’accorso di contrattazione effettivo svolgimento delle prestazioni a cui gli incentivi sono correlati previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti. Le risorse possono essere riconosciute solamente in casi di contratti di appalto, con esclusione sia dei contratti di concessione sia degli altri contratti di partenariato pubblico-privato”.
Per comma previsto dall’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, le disposizioni dell’articolo 113 non si applicano nel caso di “privati, titolari di permessi di costruire o di altro titolo abilitativo che assumono in via diretta la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso a costruire”.
Sulla base di queste indicazioni leggiamo che “l’articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 non trova applicazione in caso di opere pubbliche a scomputo realizzate ai sensi dell’articolo 16 Testo Unico Edilizia, sia nel caso in cui si tratti di opere incluse nel raggio applicativo del codice degli appalti sia nel caso in cui si tratti di opere estranee a tale disciplina”.

(1 – CONTINUA NELL’EDIZIONE DI DOMANI)

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