Tossicodipendenza e garanzie di conservazione del posto di lavoro

Approfondimento di G. Crepaldi

I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza ma che  intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque per un periodo non superiore a tre anni.
E’ questa la previsione normativa di cui all’art. 124 del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 che ha una ratio chiaramente ispirata a favorire l’accesso dei lavoratori tossicodipendenti ai programmi di disintossicazione (v. art. 122 del medesimo testo normativo), garantendo ad essi il mantenimento del posto già occupato sul presupposto che la concreta esecuzione del trattamento riabilitativo previsto da quei programmi è materialmente incompatibile con l’espletamento dell’attività lavorativa. Si afferma quindi una speciale causa di conservazione del posto di lavoro al lavoratore tossicodipendente allorquando (e per il tempo in cui) egli sia materialmente impedito a rendere la prestazione lavorativa per eseguire il trattamento di disintossicazione, attuato secondo le previsioni delle disposizioni di legge.
Questa particolare garanzia comporta sostanzialmente una sospensione dall’attività lavorativa, giuridicamente ed economicamente (e anche dal punto di vista previdenziale) da inquadrare nell’aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate.

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