Tecnici Pa, bonus per i piani in house

Fonte: Il Sole 24 Ore

Specificare che l’incentivo del 30% degli atti di pianificazione svolti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applica anche agli atti a contenuto normativo, come i piani regolatori o i regolamenti edilizi. È quello che l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici chiede al Parlamento, con un atto di segnalazione depositato il primo ottobre.
Al centro del provvedimento c’è un incentivo economico molto ambito tra i tecnici in forza alle amministrazioni. Si tratta del “bonus” previsto dall’articolo 92, comma 6, del codice dei contratti, gemello dell’incentivo del 2% previsto dal comma 5 del medesimo articolo. La norma stabilisce che «il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato» è ripartito «tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto».
Secondo l’Authority la «ratio legis è quella di favorire l’ottimale utilizzo delle professionalità interne ad ogni amministrazione e di assicurare un risparmio di spesa sugli oneri che la stessa amministrazione dovrebbe sostenere per affidare all’esterno gli incarichi tecnici».
L’ambiguità risiede nella mancata definizione puntuale delle attività da incentivare. L’Autorità ha provato a dire la sua, affidando a due provvedimenti risalenti addirittura al 2000, un indirizzo mirato a includere «oltre che i vari tipi di atti di pianificazione, anche gli atti a contenuto normativo, quali per esempio i regolamenti edilizi, che accedono alla pianificazione». In questa categoria rientrerebbero dunque anche «i piani di lottizzazione, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona, i piani particolareggiati, i piani regolatori, i piani urbani del traffico».
Di tutt’altro avviso la Corte dei Conti. Anche i giudici contabili sono intervenuti sul riconoscimento di questo particolare bonus ai dipendenti pubblici con una “lettura” molto meno generosa di quella avanzata dall’Autorità. Per la Corte la possibilità di riconoscere il premio va prevista «esclusivamente nel caso in cui lo strumento di pianificazione sia strettamente connesso con la realizzazione di un’opera pubblica e non anche in relazione alla redazione di atti di pianificazione generale, quali possono essere il piano regolatore o una variante generale, i quali costituiscono diretta espressione dell’attività istituzionale dell’ente e non giustificano la deroga al principio dell’onnicomprensività della retribuzione».
Per sciogliere la matassa l’Autorità invoca l’intervento del Parlamento inviato a integrare l’articolo 92 del codice «volta ad individuare in maniera chiara la tipologia di atti di pianificazione in relazione ai quali è possibile riconoscere l’incentivo, in modo da contemplare espressamente anche il riferimento a quegli atti che afferiscono, sia pure mediatamente, alla progettazione di opere o impianti pubblici o di uso pubblico».

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