Tutti i chiarimenti nella circolare INPS 23 settembre 2020, n. 106
Visite fiscali
La PA deve disporre il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti, avendo come obiettivo il contrasto e la prevenzione dell'assenteismo, senza dimenticare la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita
Messaggio INPS del 29 marzo 2019, n. 1270
L'Inps fornisce un riepilogo delle disposizioni di legge vigenti e delle istruzioni operative diramate in materia di Polo Unico per le visite fiscali.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica scioglie il dubbio circa la reperibilità dei lavoratori pubblici in infortunio sul lavoro, pubblicando un parere del 20 febbraio 2018
Le visite fiscali possono essere anche ripetute nel corso della stessa malattia ed essere disposte direttamente dall’Inps. Gli esiti di tali visite sono disponibili, unicamente per i soggetti abilitati, tramite il sito Inps...
La giurisprudenza civile del lavoro è di frequente chiamata a valutare quale regime di attività fisica sia consentita al dipendente in malattia e viceversa, quale attività sia incompatibile con tale stato, tanto da far presumere l’inesistenza dell’infermità stessa.
L’INPS ha emesso il Messaggio n.137 del 12/01/2018 con cui fornisce istruzioni operative sulla consultazione degli esiti delle visite fiscali disposte su iniziativa dell’Inps.
Con l’entrata in vigore il 13 gennaio 2017 del DM n. 206 del 17 ottobre 2017 si è completato il quadro normativo che disciplina il “Polo unico per le visite fiscali”, di cui all’art. 18 del d.lgs. 75/2017.
Nella G.U. è stato pubblicato il Decreto n. 206 del 17 ottobre 2017, che approva il Regolamento delle modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonchè dell'individuazione delle fasce orarie di reperibilità.