Il trasferimento ex art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992 può essere negato solo se sussistono effettive e ben individuate esigenze di servizio. Ecco la rencente sentenza del TAR Lombardia.
Apr
11
2018
Il trasferimento ex art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992 può essere negato solo se sussistono effettive e ben individuate esigenze di servizio. Ecco la rencente sentenza del TAR Lombardia.
Una recente decisione della Suprema Corte ed un parere dell’ARAN, rilasciato ad un Ente locale sullo spinoso problema dell’indennità di vigilanza, offrono lo spunto per ritornare sul problema del rapporto tra trattamenti accessori percepiti e cambiamento di sede del titolare del rapporto di lavoro
La chiusura del servizio radiologico di un poliambulatorio giustifica il trasferimento del lavoratore in esso occupato, questo anche se lo stesso presta assistenza ad un disabile (con permessi legge 104/92).