Tra i limiti sostanziali all'esercizio del potere disciplinare, tradizionalmente individuati in dottrina ed in giurisprudenza, figura la predeterminazione del codice disciplinare e la sua pubblicità.
Potere disciplinare
Il D.lgs n. 116/2016 in materia di licenziamento disciplinare ripropone un problema molto delicato: che cosa succede se il dipendente – assente dal lavoro per qualsiasi ragione - non ritira la raccomandata contenente la contestazione dell’addebito?
Con la pronuncia che si segnala, la S.C. di Cassazione, sezione lavoro, si occupa della tempestività della contestazione di addebito ed in generale dell'esercizio del potere disciplinare in relazione alla conoscenza, da parte datoriale, dell'illecito da contestare.
La sezione lavoro della S.C. di Cassazione torna, con una nuova pronuncia, ad occuparsi del sempre complesso e delicato tema dell'incrocio tra responsabilità disciplinare ed assenza del lavoratore dipendente per malattia ed infortunio.
La motivazione nel provvedimento disciplinare non riveste la centralità che a prima vista gli si dovrebbe riconoscere, quantunque ciò possa sembrare di non semplice giustificazione, alla luce dell'afflittività insita in tale categoria di atti; ciò tanto nel rapporto di lavoro alle dipendenze del privato, quanto nell'impiego pubblico contrattualizzato, aspetto su cui si tornerà più diffusamente in seguito
La Cassazione ha stabilito che la presenza della password nella casella e-mail rivela la chiara volontà dell’utente di farne uno spazio a sé riservato, sicché l’accesso abusivo di terzi in tale casella configura il reato di cui all’art. 615-ter del codice penale
Pubblicato il parere del Consiglio di Stato sullo schema di d.lgs. attuativo della riforma Madia in materia di licenziamento disciplinare
La Cassazione rileva come anche una condotta illecita, estranea all'esercizio delle mansioni del lavoratore subordinato, può avere un rilievo disciplinare
Il dirigente che nell’erogazione del provvedimento disciplinare si trovi successivamente soccombente nel giudizio innanzi al giudice ordinario, può essere chiamato a rispondere di un eventuale danno erariale consistente nel pagamento subito dall’ente per le spese legali eventualmente addebitate