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Nov 11 2020

Il permesso di cui all’art. 33 della legge n. 104 è riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile e in relazione causale diretta con essa, senza che il dato testuale e la "ratio" della norma ne consentano l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per detta assistenza. Le valutazioni della Cassazione

Ott 14 2020

La giurisprudenza del lavoro converge sulla funzione dei permessi ex art. 33 della legge n. 104 del 1992, ritenendo illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore portatore di disabilità, ancorché avesse aumentato i giorni di assenza in concomitanza con le festività e, dunque, fruisse del permesso per finalità estranee a quelle connesse alla cura della sua condizione