Con la circolare n. 79/2017 l'INPS fornisce alcuni chiarimenti sulla riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia
Malattia
La CGIA di Mestre ha riscontrato che le assenze per malattia nel pubblico impiego registrate nel 2015 sono superiori a quelle nel settore privato. Circa un dipendente su due nel pubblico impiego si ammala, mentre nel privato soltanto poco più di uno su tre.
Ancora una volta la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del tema dell'assenza per malattia del lavoratore subordinato. Nella recente pronuncia n. 284/2017 la sezione lavoro della S.C. si esprime in particolare sul rapporto tra il godimento delle ferie da parte del lavoratore subordinato ed insorgenza dello stato di infermità
Sindacati e ARAN, dopo l'accordo del 30 novembre 2016, stanno tornando al tavolo sul rinnovo dei contratti della PA e discuteranno anche di malattia, permessi e congedi
Con una recentissima pronuncia, la sezione lavoro della S.C. di Cassazione torna ad affrontare il tema, sempre attualissimo, delle conseguenze disciplinari della violazione delle disposizioni in tema di controllo delle assenze per malattia nella pubblica amministrazione.
Il tema affrontato dall'esaminata pronuncia della S.C., legato al rapporto tra lo stato di malattia del lavoratore dipendente e la condotta, dal medesimo serbata, durante l'arco temporale di sospensione della prestazione lavorativa, in costanza del rapporto, è stato sovente oggetto di attenzione della giurisprudenza.
Se il lavoratore in malattia si accorge che l’invio telematico all’INPS del certificato medico non è andato a buon fine deve avvisare il datore di lavoro ed inviare all’Istituto il certificato rilasciato entro i due giorni successivi all’inizio della malattia.
Nell'ambito dell'attività di supporto alle pubbliche amministrazioni rappresentate, l'Aran ha predisposto alcune raccolte sistematiche degli orientamenti applicativi
Alcune delle principali indicazioni che si possono trarre dalla giurisprudenza più recente della Cassazione e dalle indicazioni dell’Aran sulla sommatoria dei periodi di assenza per malattia ordinaria e professionali ai fini del calcolo del periodo di comporto e concordanza sul divieto di considerare in tale periodo i periodi di aspettativa; licenziamento a seguito della maturazione del comporto assimilabile a quello per giustificati motivi oggettivi; diritto del dipendente a percepire comunque la indennità di preavviso in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto
La sezione lavoro della S.C. di Cassazione torna, con una nuova pronuncia, ad occuparsi del sempre complesso e delicato tema dell'incrocio tra responsabilità disciplinare ed assenza del lavoratore dipendente per malattia ed infortunio.