Il caso preso in esame è quello di una lavoratrice sottopostasi a trattamenti medici per un lungo periodo. Superati i 180 giorni di assenza la donna è stata licenziata a causa del superamento del periodo di comporto
Licenziamento
Con una recentissima pronuncia, la sezione lavoro della S.C. di Cassazione torna ad affrontare il tema, sempre attualissimo, delle conseguenze disciplinari della violazione delle disposizioni in tema di controllo delle assenze per malattia nella pubblica amministrazione.
Sentenza della Cassazione che afferma che sussiste l’ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente nel caso di timbratura del cartellino marcatempo in entrata ed in uscita non corrispondente alla reale situazione di fatto.
Alcuni anni or sono la Corte di Cassazione si pronunciò sul caso di un medico che, assente per malattia a causa di una coxo-artrosi all'anca, aveva trascorso parte dell’aspettativa al mare, dove si era recato a mezzo di una poderosa motocicletta. Nella località balneare, oltre a recarsi in spiaggia ed a dedicarsi a salutari bagni, il lavoratore aveva prestato la propria attività lavorativa presso una clinica sanitaria.
La Corte di Cassazione con la sentenza 6 settembre 2016, n. 17637, affronta il problema circa la legittimità della giusta causa del licenziamento di un dipendente pubblico che abbia timbrato il cartellino marcatempo per poi non prestare la propria attività lavorativa, nel caso in cui il citato dipendente, nel momento in cui effettuava la violazione della rilevazione della presenza, non era in grado di intendere e di volere.
E’ legittimo il licenziamento di un dipendente per simulazione fraudolenta dello stato di malattia, nel caso in cui, attraverso il materiale probatorio acquisito, anche attraverso filmati e fotografie nonché mediante deposizione testimoniale di un agente investigativo, risulti accertato l’addebito che il dipendente abbia compiuto tutta una serie di azioni e movimenti del tutto incompatibili con la sussistenza della malattia impeditiva della prestazione di lavoro.
La Suprema Corte affronta, con nuovo principio di diritto, la questione relativa al licenziamento disciplinare comminato da un ente locale ad un proprio dipendente che, al fine della partecipazione ad un concorso pubblico, aveva dichiarato requisiti di partecipazione rilevatesi successivamente non veritieri.
Recentissima pronuncia della S.C. di Cassazione sul delicato problema della legittimità della sanzione disciplinare irrogata senza previa convocazione del dipendente incolpato per l'audizione nella quale esporre le proprie giustificazioni.
Se il lavoratore in malattia si accorge che l’invio telematico all’INPS del certificato medico non è andato a buon fine deve avvisare il datore di lavoro ed inviare all’Istituto il certificato rilasciato entro i due giorni successivi all’inizio della malattia.
Per i furbetti del cartellino non c'è scampo. Il decreto 20 giugno 2016, n. 116 diviene operativo da oggi, 13 luglio 2016. Sarà un provvedimento efficace?