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Anticorruzione, consigli fuorvianti per gli enti locali
L'intesa stato-regioni sull'applicazione della legge 190 crea molta confusione nelle p.a.

Fonte: Italia Oggi

Anticorruzione, l’intesa stato-regioni ed enti locali sull’applicazione delle norme previste dalla legge 190 crea più confusione, di quanto contribuisca a chiarire la portata delle norme per regioni ed enti locali. Individuazione dei responsabili. L’intesa ricorda che presso ogni ente deve esservi un solo responsabile anticorruzione e un solo responsabile della trasparenza. Solo presso le regioni le figure possono essere sdoppiabili, in quanto i consigli regionali hanno una spiccata autonomia rispetto alle giunte e agli altri uffici regionali. Nulla vieta, comunque, di istituire «referenti» nelle amministrazioni complesse. L’intesa invita le amministrazioni a «designare i due responsabili e di comunicare la nomina» alla Civit. L’indicazione è errata e crea confusione, almeno per quanto riguarda gli enti locali, ove responsabile anticorruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 190/2012 è il segretario comunale, il quale, di regola, sarà anche responsabile della trasparenza, per effetto dell’articolo 43 del dlgs 33/2013. La «designazione» occorre solo laddove con provvedimento espresso e motivato le amministrazioni ritenessero di assegnare le funzioni dei due responsabili ad altri soggetti. Incompatibilità con funzioni di staff ad organi politici. Un’altra indicazione foriera di problemi è il recepimento delle disposizioni contenute nella circolare della funzione pubblica 1/2013, ai sensi della quale si ritiene che non sia possibile attribuire gli incarichi di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a dirigenti o funzionari che svolgano funzioni di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Quell’indicazione, però, può valere solo per le amministrazioni statali o regionali. Nei comuni e nelle province, come visto sopra, inevitabilmente le figure di responsabile sono attribuite ex lege al segretario comunale, che indiscutibilmente opera come figura di diretta collaborazione degli organi di governo. Pertanto, l’indicazione dell’intesa, per i segretari comunali, è semplicemente da ritenere come non sussistente. L’intesa aggiunge che solo nei piccoli comuni e «in via eccezionale» il segretario comunale che risulti incaricato anche di presiedere l’ufficio per i procedimenti disciplinari può anche svolgere la funzione di responsabile anticorruzione. Ma si travisano le disposizioni normative: il segretario è per legge responsabile, dunque l’incompatibilità con le funzioni dell’ufficio dei procedimenti disciplinari per comuni e province semplicemente non può operare. Rotazione di dirigenti e funzionari. L’intesa invita gli enti ad assicurare la rotazione di dirigenti e funzionari addetti alle aree considerate a maggiore rischio di corruzione. Il testo dell’accordo, tuttavia, spinge gli enti ad adottare criteri generali per la rotazione, «previa informativa sindacale». Ciò contrasta con l’articolo 41, comma 2, del dlgs 165/2001 che esclude dalla contrattazione «la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali». Di conseguenza, essa è sottratta anche a qualsiasi relazione sindacale «preventiva». L’informazione potrebbe essere, semmai, solo successiva. Aggiunge, ancora, l’intesa che la rotazione può avvenire solo al termine dell’incarico dirigenziale «la cui durata deve essere comunque contenuta». Anche in questo caso si vìola l’articolo 19, comma 2, del dlgs 165/2001, ai sensi del quale gli incarichi dirigenziali non possono avere durata inferiore ai tre anni. Ancora, sugli incarichi a rotazione, l’intesa invita a prediligere l’affiancamento e l’utilizzo di professionalità interne: come se fosse possibile, per la rotazione, utilizzare soggetti esterni. Infine, specie per i piccoli enti, l’intesa crea l’istituto della «mobilità temporanea», come metodo per assicurare rotazione, specie tra enti convenzionati. In effetti, non si tratta di altro se non di «comando o distacco». Scadenze. Più utili le previsioni dell’intesa sulle scadenze. Il dlgs 33/2013 è considerato operante sin dalla sua vigenza, salvo per le diverse scadenze espressamente previste. I piani anticorruzione e per la trasparenza dovranno essere adottati entro il 31 gennaio 2014. Laddove però la Civit non adotti il piano nazionale anticorruzione entro il 30 settembre, i termini potrebbero slittare. In quanto al codice di comportamento, gli enti debbono adottare quello «personalizzato» entro 180 giorni dalla vigenza del dpr 62/2013, cioè entro il 16 dicembre 2013. Entro 180 giorni dall’intesa, sono da individuare gli incarichi vietati ai dipendenti.


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