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Certificazione unica 2017: è ora di consegnarla ai diretti interessati
I sostituti d’imposta hanno tempo fino al prossimo 31 marzo per mettere a disposizione dei contribuenti la Certificazione unica relativa all’anno d’imposta 2016.

Con comunicato del 29 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate rende noto che, da quest’anno, il calendario fiscale ha subito dei cambiamenti e i sostituti d’imposta hanno tempo fino al prossimo 31 marzo per mettere a disposizione dei contribuenti la Certificazione unica relativa all’anno d’imposta 2016.

La parte più “corposa” della certificazione è stata già inviata, ricordiamo, all’Agenzia delle Entrate, entro lo scorso 7 marzo (vedi articolo “Scadenza in arrivo per i sostituti: è tempo della Certificazione unica”).

I sostituiti riceveranno il modello “sintetico”, più essenziale rispetto a quello “ordinario” trasmesso al Fisco, e comprensivo della scheda per la scelta della destinazione dell’otto (a Stato o istituzioni religiose), del cinque (a organizzazioni con finalità di interesse sociale) e del due (a partiti politici) per mille dell’Irpef. La scheda può essere compilata e inviata autonomamente in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, sempre che si desideri sostenere uno dei beneficiari ammessi nelle diverse categorie: si tratta, infatti, di una facoltà e non di un obbligo. La scelta (che può riguardare anche solo una delle destinazioni proposte) va comunicata entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi Pf 2017, in busta chiusa, tramite spedizione postale oppure attraverso gli intermediari abilitati (come i Caf).

 In formato cartaceo, per posta elettronica oppure direttamente dal pc

Nella Certificazione unica 2017 i contribuenti trovano i dati riguardanti i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, relativi all’anno d’imposta 2016; riportate, inoltre, le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e quelle corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.

Insomma, la Cu accoglie tutte le voci riguardanti stipendi, compensi, ritenute e somme percepite o trattenute, utili alla dichiarazione dei redditi, conosciute e gestite dal sostituto d’imposta.

Il modello deve essere consegnato in duplice copia all’assistito. In alternativa, può essere recapitato in formato elettronico, a patto che il destinatario abbia gli strumenti necessari per riceverlo e stamparlo (pc e programmi adeguati), condizione che è il sostituto a dover verificare. Si tratta di una strada non percorribile, ad esempio, nel caso in cui la Certificazione debba essere consegnata agli eredi del contribuente deceduto.

Le Cu rilasciate dagli enti previdenziali, come l’Inps, sono disponibili soltanto per via telematica sul sito dell’istituto erogatore. Il cittadino, comunque, può sempre chiederne la trasmissione in formato cartaceo.

 Quando la Certificazione unica chiude i conti con il Fisco e quando no

Nel caso in cui la Cu fotografi esattamente la situazione reddituale e sia corretto il conguaglio fiscale effettuato, il contribuente non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Sono esonerati da tale adempimento anche i cittadini titolari di più trattamenti pensionistici gestiti dal “casellario delle pensioni” tenuto dall’Inps.

Tuttavia, il contribuente esonerato può ugualmente presentare la dichiarazione dei redditi per far valere oneri deducibili e/o detraibili ulteriori rispetto a quelli eventualmente riportati nella Certificazione rilasciata dal sostituto.

L’esonero, invece, viene meno e la dichiarazione deve essere presentata, quando:

Altre eccezioni che chiedono la dichiarazione dei redditi

I destinatari della Certificazione devono, inoltre, presentare il modello Redditi Pf 2017 e compilare:

Anche per Cupe, consegna entro il 31 marzo

Marzo si conclude anche con un altro adempimento per i sostituti d’imposta: la consegna della Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) ai residenti che ricevono utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

I sostituti d’imposta, in questo caso, sono:

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da:

Niente Cupe, invece, per gli utili e altri proventi sottoposti a ritenuta o a imposta sostitutiva.


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