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Circolare su pagamento indennità segretari in zone colpite da eventi sismici 2016
E' stata pubblicata la circolare del Prefetto Cimmino, avente per oggetto il pagamento dell'indennità dei segretari delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016

Con comunicato del 22 marzo 2017 è stata pubblicata la circolare del Prefetto Cimmino, avente per oggetto: “Ordinanza PCDM n. 399 dell’11.10.2016 (art.1, commi 1,2,3), così come modificata ed integrata dall’ordinanza n. 431 dell’11.01.2017 (“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”) – Segretari comunali titolari e reggenti – indennità – pagamento“.

LEGGI la CIRCOLARE del del 21.3.2017, prot. n. 3724

Nella specie, l’articolo l, comma l, dell’ordinanza n.399 del 11.10.2016,  prevede che: In ragione delle maggiori incombenze connesse agli eventi calamitosi in premessa, i Sindaci dei comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 sono autorizzati, per la durata dello  stato  di  emergenza,  a  sospendere  l’efficacia  delle  convenzioni  pattuite  ai  sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo  18 agosto 2000,  n. 267 al fine di poter  nominare Segretari comunali, anche se iscritti all’Albo di  altra  regione, da  destinare all’esclusivo servizio delle predette amministrazioni comunali anche in qualità di reggenti..

Il  comma  2  dell’articolo  in  commento   stabilisce,   inoltre,  che:  “Per   i  Segretari comunali in servizio nei comuni di cui al comma l , anche in qualità di reggenti, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto è corrisposta, per la durata dello stato di emergenza, un’indennità commisurata alla retribuzione aggiuntiva per il Segretario titolare di sede di segreteria convenzionata”.

Tanto  premesso,  si  rappresenta  come,  in  relazione  alle  modalità  di  erogazione  a1 segretari comunali, titolari o reggenti, dell’indennità di cui alle ordinanze in oggetto, la Presidenza   del  Consiglio   dei  Ministri,   Dipartimento   della  Protezione   Civile,  con   nota prot.n.l3810 del 23.02.2017.. abbia chiarito che: il pagamento dellindennità prevista dalla normativa emergenziale non può non essere di  competenza  dell’Amministrazione che ordinariamente corrisponde al Segretario comunale la retribuzione complessiva in godimento, confermando, altresì, limputazione dei relativi oneri a valere sulle risorse di cui aliart. 4, comma.l dellordinanza n.388/2016 “.

 


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