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Contributo per il personale cui è stato concesso il distacco sindacale. Istruzioni presentazione certificazione
Il Ministero dell'interno pubblica la circolare n. 5 del 16 marzo 2017 che fornisce istruzioni per la presentazione della certificazione sul contributo erariale per l’anno 2017 per il finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 2016 per il personale cui è stato concesso il distacco sindacale

Il Ministero dell’interno pubblica la circolare n. 5 del 16 marzo 2017 che fornisce istruzioni per la presentazione della certificazione sul contributo erariale per l’anno 2017 a comuni, province, Città metropolitane, liberi Consorzi comunali, comunità montane ed A.S.P. – ex I.P.A.B. – per il finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 2016 per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali.

L’articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, ha previsto l’assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle I.P.A.B., ora Aziende pubbliche di servizi alla persona (A.S.P.), a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, di un contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali.

Tra gli enti assegnatari del contributo erariale di cui al predetto articolo 1 bis del decreto-legge n. 599 del 1996, debbono essere considerate le Città metropolitane, istituite con legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, i liberi Consorzi comunali istituiti con legge della Regione Siciliana 24 marzo 2014, n. 8, relativa alla “Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane”, nonché la Città metropolitana di Cagliari e le province della Sardegna secondo l’attuale assetto determinato a seguito dell’emanazione della legge regionale della Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2, attinente al “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”.

E’ opportuno precisare che l’espressione “aspettativa per motivi sindacali” utilizzata dal legislatore deve intendersi riferita all’istituto del “ distacco sindacale ”, pertanto solo gli Enti, di cui ai precedenti comma, che hanno sostenuto, nell’anno 2016, oneri per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali, possono beneficiare del contributo in esame.

LEGGI la CIRCOLARE n. 5/2017


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