MAGGIOLI EDITORE - ilPersonale.it


Direttore di struttura complessa sanitaria: l'attestato di formazione manageriale nelle selezioni
Tra i requisiti specifici previsti per l’accesso alla direzione di struttura complessa sanitaria è previsto un “attestato di formazione manageriale”. Tale requisito venne introdotto dall’art. 5, comma 1 lettera d) del DPR 484/1997

Tra i requisiti specifici previsti per l’accesso alla direzione di struttura complessa sanitaria è previsto un “attestato di formazione manageriale”. Tale requisito venne introdotto dall’art. 5, comma 1 lettera d) del DPR 484/1997, specificatamente delegato dall’art. 2, comma 1-bis, della legge  4/1997, quando i “primari” erano ancora denominati dirigenti di II livello. Il lunghissimo art. 7 disciplinava i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi abilitati al rilascio dell’attestato.  L’art. 15 del decreto, infine,  prevedeva una norma transitoria in virtù della quale “fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all’articolo 7, l’incarico di direzione sanitaria aziendale e gli incarichi di secondo livello dirigenziale sono attribuiti senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile”.
La normativa di accesso è rimasta sostanzialmente invariata da allora anche se nel 1999 il decreto Bindi fissò la denominazione ufficiale in quella che ancor oggi caratterizza la figura apicale della dirigenza medica e sanitaria. Lo stesso decreto con l’art. 14 aggiunse nel decreto 502/1991  l’art. 16-quinquies concernente la “formazione manageriale”,  precisando alla fine del comma 1 che “tale formazione si consegue, dopo l’assunzione dell’incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al comma 2”. In seguito,  il decreto correttivo del d.lgs. 229/1999 (d.lgs. 254/2000, cosiddetto decreto Veronesi) ha introdotto una stabilizzazione del principio del possesso “differito” dell’attestato con ben due norme specifiche. L’art. 8 ha novellato l’art. 15, comma  8 del d.lgs. 502/1992 precisando che l’attestato “deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso”. La medesima norma soppresse le parole “in  sede di prima applicazione”.

Continua a leggere l’articolo

Per maggiori approfondimenti CONSULTA lo SPECIALE PERSONALE del SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE


https://www.ilpersonale.it