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Le informazioni sui dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti
La pubblicazione dei dati patrimoniali, sugli incarichi e reddituali dei dirigenti delle PA e dei titolari di posizione organizzativa è prevista dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 33/2013, per come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

La pubblicazione dei dati patrimoniali, sugli incarichi e reddituali dei dirigenti delle PA e dei titolari di posizione organizzativa è prevista dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 33/2013, per come modificato dal D.Lgs.  n. 97/2016. Il Tar del Lazio, con una ordinanza adottata in via d’urgenza, ha sospeso la pubblicazione di tali informazioni. Le linee guida dell’Anac sulla pubblicazione di tali informazioni non sono ancora state emanate, nonostante la consultazione sullo schema proposto si è completata agli inizi dello scorso mese di gennaio. La stessa ANAC nella griglia del controllo che gli OIV o nuclei devono effettuare entro il prossimo 30 aprile non ha compreso la verifica né dei dati sugli amministratori né di quelli sui dirigenti.
Alla luce di tali elementi si suggerisce alle singole amministrazioni la opportunità di valutare in via prudenziale la sospensione della pubblicazione di tali informazioni fino a che non saranno state adottate le linee guida da parte dell’ANAC.

Il dato legislativo

Il nuovo testo dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 33/2013 ha confermato l’obbligo di pubblicare i dati sul reddito, gli incarichi ed il patrimonio degli amministratori pubblici. Il comma 1 bis ha stabilito che tali vincoli si applicano anche ai dirigenti. Il comma 1 quinquies ha stabilito che “gli obblighi di pubblicazione si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe”, mentre per “gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae”.
Dalla disposizione si ricava la indicazione che il vincolo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche, compresi i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Peraltro, segnaliamo che per tali amministrazioni il presidente dell’ANAC ha ritenuto che un effetto della novità dettata dal legislatore è che i vincoli di pubblicità del reddito, del patrimonio e degli incarichi si estendano anche ai piccoli e piccolissimi comuni, intendendo come tali quelli che hanno una popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

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