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Procedimento disciplinare connesso a procedimento penale: non è richiesta autonoma istruttoria da parte della PA procedente
La Cassazione afferma un principio inerente la connessione tra procedimento disciplinare e procedimento penale: l'estensione ed il contenuto dell'attività istruttoria demandata alla P.A. procedente.

Con il recente arresto del 1° marzo u.s., la sezione lavoro della S.C. di Cassazione afferma, in maniera particolarmente netta, un principio inerente uno dei temi maggiormente controversi della tematica disciplinare, con particolare riferimento al caso di connessione al procedimento penale: l’estensione ed il contenuto dell’attività istruttoria demandata alla P.A. procedente.
Nella fattispecie condotta all’esame del collegio, risultava controverso l’esercizio del potere istruttorio dell’amministrazione, nella qualità di datore di lavoro, che aveva contestato gli addebiti con il richiamo agli atti del procedimento penale. Per altro verso, aveva tratto la prova della commissione dei fatti addebitati da tali atti. All’esito del processo, instaurato su ricorso ex art. 1, comma 48, della legge n. 92/2012 da parte del dipendente, il provvedimento disciplinare espulsivo, adottato nei di lui confronti, era stato annullato con ordinanza del Tribunale di Roma, confermata nei successivi gradi del “rito Fornero”, sino alla decisione della Corte d’Appello di Roma che, aveva censurato la legittimità del licenziamento fondando la propria statuizione “…sulla affermazione secondo cui “non è ammesso in sede di procedimento disciplinare il mero rinvio “per relationem” agli atti del procedimento penale ma occorre procedere alla formalizzazione di una autonoma fase istruttoria comprovando le contestazioni addebitate al lavoratore”.
Più in particolare, non aveva ritenuto corretta l’elevazione di contestazione disciplinare contenente il riferimento, per relationem, ai capi d’imputazione che si leggevano nell’ordinanza di applicazione della misura cautelare da parte del GIP, né provati i fatti con riferimento agli accertamenti istruttori ed alle risultanze del contraddittorio. Confermava quindi la pronuncia del primo giudice che aveva “…correttamente ritenuto l’insussistenza del fatto contestato poiché il Ministero aveva fatto riferimento alle determinazioni, poi radicalmente mutate, in sede penale…”.

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