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Fruibilità del congedo parentale - Orientamento Aran
Orientamento Aran del 9.2.2017, RAL_1909, sull'utilizzo del congedo parentale. Nel caso in cui un lavoratore non abbia fruito dei primi trenta giorni di congedo parentale con trattamento economico per intero, allo stesso può essere erogato il suddetto trattamento economico anche nel corso dell’ulteriore periodo tra i 3 ed i 12 anni?

Orientamenti applicativi ARAN 9/2/2017 n. RAL_1909

Alla luce delle nuova formulazione degli artt.32 e 34 del D.Lgs.n.151/2001, conseguente alle modifiche introdotte dal D.Lgs.n.80/2015,  che eleva sia i limiti temporali di  fruibilità del congedo parentale, da 8 a 12 anni, sia i limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito, da 3 a 6 anni, si chiede se, nel caso in cui un lavoratore non abbia fruito dei primi trenta giorni di congedo parentale con trattamento economico per intero entro i tre anni, allo stesso possa essere erogato il suddetto trattamento economico per intero anche nel corso dell’ulteriore periodo tra i 3 ed i 12 anni?

Relativamente a tale particolare problematica, come espressamente già precisato negli orientamenti applicativi precedentemente predisposti in materia, la Scrivente Agenzia non può che ribadire che la disciplina di miglior favore dell’art.17, comma 5, si muove pur sempre nella cornice legale dell’art.34 del D.Lgs.n.151/2001.

Pertanto, alla luce della nuova formulazione del testo di tale norma, conseguente alle modifiche recate dall’art.9 del D.Lgs.n.80/2015, si ritiene che, attualmente, il trattamento economico per intero, di cui all’art.17 del CCNL del 14.9.2000, può essere corrisposto:

1) se i primi trenta giorni di congedo parentale sono fruiti dalla lavoratrice e/o dal lavoratore prima del compimento del sesto anno di vita del bambino (art.34, comma 1, del D.Lgs.n.151/2001);

2) solo ove siano sussistenti le necessarie condizioni reddituali del dipendente (reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, ai sensi dell’art.34, comma 3, del D.Lgs.n.151/2001), se i primi trenta giorni di congedo parentale sono richiesti e fruiti per la prima volta solo dopo il compimento del sesto anno di vita del bambino e fino all’ottavo anno di vita del bambino.

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