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Fruizione dei permessi per il diritto allo studio - Orientamento ARAN
Con orientamento applicativo del 9 febbraio 2017, l'ARAN risponde al quesito posto da un Comune sulla fruizione da parte dei dipendenti dei permessi per il diritto allo studio

Orientamenti applicativi ARAN 9/2/2017 n. RAL_1902

Un dipendente è stato ammesso alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio, in quanto collocato al primo posto della graduatoria, a tal fine predisposta, nel rispetto disciplina contrattuale e delle previsioni del regolamento adottato dall’ente. I lavoratori richiedenti erano due.
Poiché il lavoratore avente diritto ha comunicato che utilizzerà solo parzialmente le 150 ore, in quanto terminerà la frequenza dei corsi alla fine del prossimo mese di marzo, è possibile accogliere la richiesta dell’altro lavoratore di fruire delle rimanenti ore non fruite, dopo una eventuale rinunzia formale del primo?

In materia, si ritiene utile precisare quanto segue:

l’art. 15 del CCNL del 14.9.2000 stabilisce espressamente che i permessi per il diritto allo studio sono concessi “nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore”;

tale scelta trova il suo fondamento nella necessità di salvaguardare le esigenze organizzative degli enti attraverso l’individuazione di un quantitativo unico e complessivo di lavoratori che possono assentarsi dal lavoro; evidentemente, la prescrizione contrattuale resterebbe inosservata nel caso di ripartizione ed assegnazione frazionata delle ore di permesso, in quanto in tale ipotesi si determinerebbe un ampliamento del numero dei lavoratori che, anche contemporaneamente, potrebbero assentarsi dal servizio, con conseguenti ricadute negative in termini di costi organizzativi;

solo nel caso in cui le 150 ore non siano state integralmente utilizzate dal lavoratore cui siano state riconosciute per il corso di studi prescelto (ma questo potrà essere valutato solo al termine del corso), l’ente potrà attribuire, in presenza di ulteriori richieste, le ore residue ad altro lavoratore, in modo da rispettare sempre il vincolo del 3% riferito all’anno solare considerato;

pertanto, nel caso in esame, se l’ente ha l’assoluta certezza che il primo lavoratore, cui sia stato riconosciuto il beneficio, non abbia più motivi o l’occasione per chiedere l’ulteriore fruizione delle ore di permesso per motivi di studio non ancora utilizzate ad una determinata data (forse una comunicazione verbale potrebbe non essere sufficiente a tal fine), queste potranno essere riconosciute eventualmente ad altro lavoratore richiedente ed avente titolo, in base alla graduatoria a tal fine predisposta, garantendo, come sopra detto, sempre il rispetto del vincolo quantitativo massimo del 3%, riferito all’anno solare considerato.

 

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