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Contributi dovuti nel 2017: l'Inps chiama alla cassa
Con le circolari n. 21 e n. 22 del 31 gennaio 2017, l'Inps fornisce le indicazioni e i chiarimenti ai fini del versamento dei contributi dovuti per l'anno in corso

Con le circolari n. 21 e n. 22 del 31 gennaio 2017, l’Inps fornisce le indicazioni e i chiarimenti ai fini del versamento dei contributi dovuti per l’anno in corso.

Gestione separata – Circolare n. 21/2017

Nella prima delle due circolari, l’istituto di previdenza comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti, per il 2017, da coloro che sono iscritti alla Gestione separata.

Come noto, i liberi professionisti e i collaboratori (e figure assimilate) sono tenuti, per legge, all’iscrizione a una apposita Gestione separata, presso l’Inps, finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (articolo 2, comma 26, legge 335/1995).

Nel documento di prassi, l’Inps, dopo aver fatto il punto sulle novità normative in materia, fornisce il quadro aggiornato delle aliquote valide per il 2017, riportate nelle seguenti tabelle.

LIBERI PROFESSIONISTI ALIQUOTA
Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72%
Titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

 

COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE ALIQUOTA
Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 32,72%
Titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

 

Le aliquote sopra indicate si applicano fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile pari a 100.324 euro.

L’Inps, inoltre, comunica che, per il 2017, il minimale è pari a 15.548 euro.

Quindi, gli importi del contributo minimo annuo risultano dovuti nelle seguenti misure:

REDDITO MINIMO ANNUO ALIQUOTA CONTRIBUTO MINIMO ANNUO
15.548 euro 24% 3.731,52 euro
15.548 euro 25,72% 3.998,95 euro
15.548 euro 32,72% 5.087,31 euro

Infine, la circolare ricorda che la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è prevista nella misura rispettivamente di 1/3 e 2/3. Obbligata al versamento, peraltro, è l’azienda committente, entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso. Il pagamento deve essere effettuato con modello F24 telematico (datori privati) e modello F24EP (pubbliche amministrazioni).

Con riguardo ai liberi professionisti, invece, l’onere contributivo è interamente a loro carico e il relativo versamento deve essere effettuato, con F24 telematico, alle stesse scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Artigiani e commercianti – Circolare n. 22/2017

Nell’altra circolare, l’Inps fa il punto della situazione per quanto concerne gli oneri contributivi gravanti per il 2017 su artigiani e commercianti, anche in questo caso indicando le aliquote applicabili, i minimali e massimali di reddito, i criteri di determinazione degli importi dovuti, i termini e le modalità di versamento.

Innanzitutto, si comunica che per il 2017, a seguito dell’incremento automatico previsto dalla legge, le aliquote contributive sono pari:

Anche per quest’anno, peraltro, continuano a trovare applicazione specifiche ipotesi di incrementi e riduzioni. In particolare:

contributo per le prestazioni di maternità nella misura di 0,62 euro mensili.

Per il 2017, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e dai commercianti rimane invariato rispetto al 2016 ed è pari a 15.548 euro, mentre il massimale ammonta a 76.872 euro, per coloro che si sono iscritti alle rispettive gestioni precedentemente al 1° gennaio 1996, e a 100.324 euro, per gli iscritti con decorrenza da tale data o successiva.

Con riferimento alla contribuzione eccedente il minimale, l’Inps comunica che il contributo per il 2017 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa per la quota eccedente l’importo di 15.548 euro e fino al limite dalla prima fascia di retribuzione annua pensionabile, pari a 46.123 euro. Per i redditi superiori a tale ultimo limite, resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.

L’Inps, inoltre, ricorda che il contributo dovuto da artigiani e commerciati deve essere:

Viene confermata, anche per il 2017, la riduzione contributiva del 35% per coloro che hanno aderito al regime forfettario previsto dalla legge di stabilità 2015. A tal proposito, L’Inps precisa che:

Infine, la circolare ricorda che i contributi devono essere versati mediante F24, entro le seguenti scadenze:


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