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Risarcimento del danno da mobbing: componenti del danno biologico e non patrimoniale
Il caso di mobbing presentato all’attenzione dei giudici di legittimità, riguarda il demansionamento e lo svuotamento delle funzioni di un dipendente pubblico ad opera dell’amministrazione Comunale

Il caso presentato all’attenzione dei giudici di legittimità, riguarda il demansionamento e lo svuotamento delle funzioni di un dipendente pubblico ad opera dell’amministrazione Comunale, cui sia il Tribunale di prime cure che la Corte di appello avevano condannato il Comune per mobbing riconoscendo sia il risarcimento del danno biologico che il danno non patrimoniale, per la lesione dell’immagine, della professionalità e della vita di relazione, per un importo pari alle retribuzioni corrispondenti alla categoria di inquadramento del lavoratore, per tutto il periodo di realizzazione del citato mobbing, ossia fino a quando il dipendente non era stato riammesso alle sue funzioni originarie.

Le motivazioni della Corte di Appello

La Corte territoriale era pervenuta alla condanna dell’Amministrazione comunale a seguito dei seguenti fatti rilevanti:

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