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Contributivo di favore per gli statali

Fonte: ItaliaOggi

Il «contributivo» fa bene ai dipendenti pubblici, offrendo nuove opportunità di pensionamento (e anche se sono già in pensione). Infatti, dopo la legge n. 214/2011, chi ha contributi pagati in una gestione esclusiva dell’Inps (ex Inpdap, cassa Stato, Cpdel ecc.), può maturare il diritto a una pensione con il sistema contributivo, a partire dal 1° gennaio 2012, al raggiungimento dei requisiti previsti dalla riforma Fornero. A spiegarlo è l’Inps nella circolare n. 10 di ieri.

Il requisito contributivo. L’Inps, innanzitutto, richiamando la circolare n. 58/2016, spiega che per i lavoratori pubblici che chiedono la pensione in virtù della maturazione dal 1° gennaio 2012 (entrata in vigore del criterio «contributivo» per tutti i lavoratori, in seguito alla riforma Fornero) dei nuovi requisiti della riforma Fornero (legge n. 214/2011), occorre far riferimento solo ai contributi versati nella gestione assicurativa in cui si chiede la pensione. Tuttavia, nel caso di lavoratore iscritto alla «cassa trattamenti pensionistici dipendenti dello stato», che possa far valere contributi anche in altre casse pubbliche, ai fini dell’accertamento dell’anzianità al 31 dicembre 1995, si ha riguardo all’anzianità complessivamente maturata entro tale data, indipendentemente se parte della stessa sia disponibile o abbia già dato luogo a una pensione. Ciò perché tali casse prevedono gli istituti della riunione e/o della ricongiunzione dei servizi prestati presso più amministrazioni statali o presso enti. Pertanto, ciò che rileva è la data dell’iscrizione alla gestione: se il lavoratore ha iniziato l’attività con iscrizione, per esempio, alla Cpdel (cassa enti locali) prima del 1° gennaio 1996 e, dopo tale data, ha versato contributi presso la cassa stato, per l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, rilevano i contributi Cpdel anche se gli stessi potrebbero aver già dato luogo a una pensione.

Nuove vie di pensionamento. A proposito di pensioni, l’Inps precisa che i lavoratori pubblici, dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto a una pensione, con il sistema contributivo, a condizione che ciò avvenga (la maturazione del diritto alla pensione) successivamente al 1° gennaio 2012 (data di entrata in vigore del regime contributivo per tutte le pensioni) e con i nuovi requisiti introdotti dalla riforma Fornero (legge n. 214/2011):

a) 66 anni di età (66 anni e 3 mesi dal 2013, 66 anni e 7 mesi dal 2017) e 20 anni di contributi a condizione che l’importo della pensione sia superiore a 1,5 volte l’assegno sociale;

b) 70 anni di età (70 anni e 3 mesi dal 2013, 70 anni e 7 mesi dal 2017) e un’anzianità contributiva «effettiva» di 5 anni;

c) 63 anni di età (63 anni e 3 mesi dal 2013, 63 anni e 7 mesi dal 2017) e 20 anni di contributi a condizione che l’importo della pensione sia superiore ad 2,8 volte l’assegno sociale;

d) pensione anticipata con il requisito contributivo (40/41 anni più speranza di vita).

In merito ai requisiti, precisa l’Inps, il riferimento «primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996», quale condizione per l’accesso alla pensione, va valutato nella gestione in cui è richiesta la pensione. Per rendere l’idea della nuova opportunità, l’Inps fa presente che la pensione può adesso essere riconosciuta, una volta raggiunti i predetti requisiti d’età della riforma Fornero (70 anni d’età), al lavoratore che abbia chiuso il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 (prima della riforma Fornero), con contributi effettivi di 5 anni e con gli stessi che si riferiscano a periodi successivi 31 dicembre 1995. Cosa che, fino alla riforma Fornero, non era possibile.


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