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Il nuovo danno all’immagine
Il Codice della giustizia contabile prevede novità in merito al danno all’immagine della pubblica amministrazione. L’assetto normativo su cui interviene si era assestato dopo il c.d. Lodo Bernardo

Il Codice della giustizia contabile prevede novità in merito al danno all’immagine della pubblica amministrazione.
L’assetto normativo su cui interviene si era assestato dopo il c.d. Lodo Bernardo (art. 17, comma 30 ter, legge 3 agosto 2009 n. 102) che aveva limitato la responsabilità amministrativa per danno all’immagine solo in connessione alla commissione di un reato contro la p.a.: si tratta, più precisamente, dei reati di cui all’art. 7 della legge 27 marzo 2001 n. 97, vale a dire dei soli casi in cui il dipendente sia stato condannato, con sentenza irrevocabile, per uno dei delitti di cui al Capo I, Titolo II del codice penale (artt. 314-335-bis c.p.). In presenza di condotte delittuose o non delittuose altrettanto gravi le Procure delle Corti dei Conti non avrebbero potuto esercitare l’azione di responsabilità.
Il collegamento con il profilo penale è ancora più intenso se si considera che nei giudizi di responsabilità amministrativa per i pregiudizi finanziari conseguenti alla commissione di reati contro l’amministrazione, non possono in alcun modo essere messi in discussione i fatti e i comportamenti accertati come criminosi dal giudice penale, sia per quanto riguarda la loro componente oggettiva, sia per quella soggettiva. In questo senso il giudizio amministrativo-contabile perde la propria autonomia istruttoria e decisoria dovendo rimettersi a quanto accertato in sede penale.
I due profili, quello amministrativo e quello penale, così interconnessi sono funzionali a garantire tanto la reazione sanzionatoria e quanto quella risarcitoria, in modo complementare. Il diritto penale reagisce al reato contro la pubblica amministrativa in funzione punitiva, deterrente e rieducativa. Il diritto amministrativo vi reagisce in funzione riparatoria.
In ragione della connessione tra giudizio penale e contabile-risarcitorio si dispone la sospensione, fino alla conclusione del procedimento penale, del termine quinquennale di prescrizione per l’azione di risarcimento del danno erariale e si sancisce, al contempo, la nullità di qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione di questa previsione.

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