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I prepensionamenti non aprono subito a nuove assunzioni
Pubblico impiego. Il decreto 101/2013
LA REGOLA I risparmi ottenuti con le uscite anticipate possono finanziare ingressi solo dopo la maturazione dei requisiti previdenziali

Fonte: Il Sole 24 Ore

L’articolo 2 del Dl 101/2013, in materia di razionalizzazione nelle Pubbliche amministrazioni, interviene sui prepensionamenti per chiarire l’ambito di applicazione dell’istituto in caso di dichiarazione di eccedenza di personale (comma 3), prorogare di un anno la data di riferimento per l’applicazione dei requisiti pensionistici pre-riforma Fornero (comma 1, lettera a) punto 2) e qualificare il prepensionamento, in caso di soprannumero, come risoluzione unilaterale del rapporto (comma 6).
L’istituto del prepensionamento nel settore pubblico è stato introdotto dall’articolo 2 del Dl 95/2012 come strumento proritario per consentire alle amministrazioni centrali di riassorbire i soprannumeri determinati dalle misure di riduzione delle dotazioni organiche, prima di ricorrere alla mobilità coattiva. Lo stesso articolo 2 aveva già previsto la possibilità (comma 14) di ricorrere allo stesso istituto anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione. Le ragioni funzionali possono derivare da un’esigenza di riduzione di organico per profili professionali specifici di un’area o categoria a causa, ad esempio, di riorganizzazione, semplificazione, razionalizzazione o informatizzazione dei processi; le ragioni finanziarie, oggettivamente rilevabili derivano dalla necessità di ridurre la spesa di personale per enti in cui le criticità di bilancio che possono degenerare in dissesto finanziario.
Sul piano interpretativo, la platea dei destinatari del comma 14 era controversa. Il Dl 101/2013 chiarisce l’ambito soggettivo precisando che il ricorso allo strumento del prepensionamento è consentito a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001 per i casi, appunto, di dichiarazione di eccedenza di personale per ragioni funzionali o finanziarie. Sull’ambito oggettivo, in aggiunta a questi presupposti, si chiarisce che le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Inoltre i prepensionamenti non potranno costituire immediatamente risparmi utili da calcolare ai fini della definizione del budget da destinare alle assunzioni, dovendo attendere la maturazione dei requisiti pensionistici secondo le regole ordinarie del Dl 201/2011.
La seconda novità riguarda la possibilità di estendere fino al 31 dicembre 2015 (e non più fino al 31 dicembre 2014) l’efficacia dei requisiti anagrafici e contributivi per il diritto all’accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico, anteriori alla riforma del Dl 201/2011 per un numero di soggetti pari alle posizioni dichiarate eccedentarie.
È chiaramente desumibile che il ricorso alla deroga, rispetto al nuovo regime pensionistico introdotto dalla riforma Fornero, si giustifica solo in presenza di una situazione straordinaria, fondata su ragioni di razionalizzazione e contenimento della spesa, che nel condurre alla dichiarazione di eccedenza tende poi a determinare un impatto non traumatico sui rapporti di lavoro in essere. In sostanza, anziché applicare direttamente ai lavoratori la mobilità coattiva, con il rischio di non realizzare la loro ricollocazione entro due anni e giungere così al loro licenziamento, si introduce questo strumento di fuoriuscita dal mondo del lavoro richiamando il regime pensionistico previgente caratterizzato da una maggiore flessibilità (pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, meccanismo delle quote).
Infine, il legislatore si è preoccupato di chiarire che il datore di lavoro pubblico, nel momento in cui si trova a ricorrere al “prepensionamento”, interviene sul rapporto di lavoro del dipendente risolvendo unilateralmente il rapporto di lavoro.


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